Interessi di mora - Saggio per il semestre luglio - dicembre 2018

Ufficio Studi e Ricerche

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che indica il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002).


Per il semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 il tasso di riferimento – ossia il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali – per il calcolo degli interessi legali di mora è pari allo 0%. Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora, è necessario aggiungere al tasso di riferimento una maggiorazione fissa.


Al riguardo, si sottolinea che per le transazioni (contratti comunque denominati) concluse a partire dal 1° gennaio 2013, tale maggiorazione è stata aumentata da 7 a 8 punti percentuali, a seguito delle modifiche apportate al d. lgs. n. 231/2002 dal decreto legislativo n. 192/2012 (di recepimento della direttiva “Late Payments” n. 2011/7/UE). Pertanto, in caso di ritardo di pagamento, a tali transazioni si applica un tasso di interesse legale di mora pari all'8,00%.

 
Gli interessi legali di mora decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.


Si allegano di seguito i tassi di riferimento fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi.

Interessi di mora.pdf

 

12 luglio 2018

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