In relazione alle malattie iniziate nel corso dell’anno 2022 e continuate all’inizio del 2023 vi si ricordano le disposizioni diramate a suo tempo dalla Direzione Generale dell’INPS con le circolari n. 134368 del 28 gennaio 1981 e n. 144 del 27 giugno 1988 per l’erogazione dell’indennità giornaliera a carico dell’Istituto (cosiddetta malattia a cavaliere). Principio fondamentale è che l’indennità di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno...