Con l’allegato messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo cui sono sottoposti, nel 2023: i valori dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) di cui all’art. 51, comma 3, del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR), di importo non superiore a 258,23 euro. Per l’anno 2023, per i soli lavoratori con figli nelle condizioni anagrafiche e reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR1,...