ADR - Consulente per la sicurezza per gli speditori
Casi di non obbligatorietĂ
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 21 dicembre ha, con la nota allegata, chiarito i
casi di non obbligatorietà
della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
La nota in oggetto sottolinea che "tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal DM 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovino nelle medesime condizioni operative".
La nota in oggetto sottolinea che "tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal DM 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovino nelle medesime condizioni operative".
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