Autoliquidazione dei premi Inail

Riduzione per il settore edile operante sulla regolazione 2018

La legge di bilancio 2019 ha effettuato una modifica al decreto legge 23 giugno 1995 n° 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n° 341.

Per effetto di tale modifica, dal 1° gennaio 2019 la riduzione contemplata in detta disposizione non si applica più ai premi assicurativi Inail.

La riduzione si applica, viceversa, alla regolazione dei premi anno 2018, nella misura dell’11,50% (Decreto Interministeriale 4 ottobre 2018).

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali ed alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc online).

Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza di condanne per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito www.inail.it.

11 gennaio 2019

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