Autotrasporto: circolare Ministero Interno 6 giugno 2018 - chiarimenti

Infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che il Ministero dell'Interno, con circolare del 6 giugno scorso – che alleghiamo -, ha fornito chiarimenti su alcune tematiche, di seguito indicate.

 

Possesso dei documenti di circolazione: come previsto dalla Legge 92/2017, che ha modificato l'art. 180, comma 4, CDS, per i rimorchi e semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonn, nella fase di accertamento dei documenti di circolazione, può essere esibita agli accertatori anche la “fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo”.

 

Divieti di circolazione anno 2018: si ribadisce quanto chiarito dal MIT sul rientro in sede dei veicoli che si trovano in un raggio non superiore a 50 km. I suddetti veicoli possono beneficiare della deroga prevista dall'art. 3, co0mma 2, lett. b) del DM 19.12.2017 sia se viaggiano carichi che scarichi.

 

Circolazione di veicoli utilizzati in trasporti intermodali: art. 10, comma 3, lettera e) C.d.S

 

L'art. 47-bis c.3 lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, modificando l'art.10, comma 3, lett. e) del C.d.S., ha esteso la regolamentazione dei trasporti eccezionali relativa a container marittimi e casse mobili, anche ai semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale.

 

Per effetto di quella modifica risulta autotreni ed autoarticolati o casse mobili dotati di specifiche caratteristiche utilizzati in operazioni di trasporto intermodale non sono soggetti a specifica autorizzazione per trasporto eccezionale a condizione che non eccedano 4,30 rnetri in altezza e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell' art.167, comma 4, del CDS (altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm).

 

La definizione di trasporto intermodale in ambito internazionale è più estesa di quella contenuta nella direttiva 92/106 sui trasporti combinati e di conseguenza tutti i veicoli impegnati in operazioni di trasporto intermodale o combinato, possono beneficiare dell’altezza di 4,30 metri.

Circolare Ministero Interno 6.6.2018.pdf

20 giugno 2018

Condividi