Autotrasporto - Green Pass: chiarimenti ANITA circolare MIMS 14 ottobre 2021

Logistica, infrastrutture e trasporti

Facciamo seguito alla informativa n. 2897 del 14 ottobre u.s. per fornire una chiave di lettura della circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili di concerto con il Ministero della Salute, il 14 Ottobre scorso.

I chiarimenti interpretativi della circolare hanno il fine di agevolare le imprese a definire l’ambito di applicazione di quanto previsto dalla circolare, con particolare riferimento agli equipaggi dei mezzi di trasporto provenienti dall’estero e sforniti del Green Pass (non vaccinati o titolari di altre certificazioni per vaccini non riconosciute a livello europeo dall’EMA). 

A tali soggetti, la circolare specifica che, “è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale”.

Dunque, applicando le norme sui trasporti internazionali e sul cabotaggioforniamo di seguito indicazioni applicative utili per le imprese, pur rimanendo in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dei Ministeri stessi.

·         Si ritiene che la provenienza del mezzo di trasporto dall’estero sia presupposto imprescindibile che permette l’applicazione di quanto previsto dalla circolareCiò significa che l’equipaggio (autista italiano o straniero) che si trova sul mezzo pesante e privo del Green Pass, deve provenire da oltre confine per recarsi in una località italiana per procedere ad un’operazione di carico/scarico della merce (operazione che verrà poi materialmente condotta da altro personale e non dall’autista).

·         Per poter dimostrare la provenienza del mezzo di trasporto dall’estero, si ritiene che il documento utilizzabile in via principale sia la CMR. In caso di entrata in Italia del veicolo “a vuoto”, la successiva operazione di carico possa essere dimostrata con una CMR di uscita dall’Italia.

·         Infine riteniamo che poiché condizione imprescindibile sia l’effettuazione di un trasporto internazionale, quanto disposto dalla circolare non è applicabile ai trasporti di cabotaggio, essendo trasporti nazionali assoggettati a tutte le normative italiane (soprattutto quelle di natura sanitaria).

Ricordiamo che si tratta di interpretazioni che non hanno carattere esaustivo ma che ci riserviamo di integrare qualora emergessero ulteriori approfondimenti da parte del MIMS e del Ministero della Salute.

Fonte: ANITA

19 ottobre 2021

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