Autotrasporto - trasporti eccezionali: validità autorizzazioni prorogate - scadenza 29 ottobre 2020

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che il MIT, con l’allegata nota del 14.10.2020 della Direzione Generale per la sicurezza stradale, ha fornito chiarimenti sulla scadenza della proroga della validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali.

L’articolo 103, comma 2, DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, aveva esteso la validità di tutte le autorizzazioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 ottobre 2020, come era stato disposto anche dalla circolare del 1° giugno 2020, n. 4051, emanata anch’essa dalla Direzione Generale della sicurezza stradale.

Ciò è confermato anche dall’art.1, comma 4, DL 83/2020, convertito dalla L.124/2020, che dispone “I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”. Inoltre, anche l’allegato 1 alla suddetta legge non include, tra le disposizioni ivi contemplate, l’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020.

Pertanto, il MIT ha precisato che i termini relativi alle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali non sono modificati a seguito della proroga dello stato di emergenza al 15.10.2020: di conseguenza, i 90 giorni decorrono dal 31 luglio 2020.

A conclusione di ciò, le autorizzazioni, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade, ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, hanno validità fino al 29 ottobre 2020.

Circolare MIT 14.10.20 scadenza proroga autorizzazioni TE 29.10.20.pdf

16 ottobre 2020

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