Codice della strada: art. 120 revoca patente di guida

Logistica, infrastrutture e trasporti

Con la circolare del 3 luglio scorso – che alleghiamo -, il Ministero dell’Interno ha fornito istruzioni operative sulla corretta applicazione della revoca della patente di guida, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del CDS.

In particolare, nella parte in cui è disposto che il Prefetto “provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.

Da ciò deriva che il decreto del Prefetto di revoca della patente di guida non può più configurarsi come “un atto ad emanazione dovuta e quindi a contenuto vincolato”, bensì come manifestazione del potere discrezionale dell’Amministrazione la cui adozione non derivando più ex lege dal provvedimento giudiziale di applicazione della misura, dovrà avvenire nel rispetto della disciplina del procedimento amministrativo.

Circolare Ministero 03.07.2020-revoca patente di guida.pdf

08 luglio 2020

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