Codice della Strada – Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero condotti da persone residenti in Italia: chiarimenti operativi

Logistica, infrastrutture e trasporti

La Direzione centrale per la polizia stradale ha fornito ulteriori chiarimenti con la circolare del 31 maggio 2021 – che alleghiamo - in merito alla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, a seguito delle modifiche apportate agli artt.93 e 132 del Codice della strada dal “decreto sicurezza”, convertito nella Legge n.132/2018.

Riportiamo di seguito gli aspetti di interesse per le imprese del settore, informando che la circolare ministeriale rimanda a schede che affrontano i singoli temi oggetto dei chiarimenti.

Concetti di "sede secondaria" e ''altra sede effettiva"

In occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato all'estero, condotto da un soggetto residente in Italia da oltre 60 giorni, e concesso in leasing, noleggio senza conducente o comodato da parte di un'impresa avente sede in un Paese UE o SEE, è necessario accertare che tale impresa non abbia una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia.

Secondo i principi di diritto societario, la sede secondaria necessita di registrazione, come la sede principale, presso il REA della CCIAA.

Per quanto riguarda invece il concetto di altra sede effettiva, essa è il luogo dove si accentrano i poteri di direzione e amministrazione e dove vengono effettivamente prese le decisioni operative dell'ente, a prescindere dal luogo ove sono situati i beni dell'impresa. L'esistenza di una sede effettiva, pertanto, risulta connessa all'effettivo svolgimento di attività e non all'adempimento di formalità legate alla sua costituzione o stabilimento; di conseguenza, essa prescinde dalla registrazione.

Tuttavia, una forma di registrazione è richiesta per la costituzione dell'unità locale, intesa quale luogo operativo o amministrativo, riconducibile al concetto di sede effettiva, subordinata alla sede legale e ubicata in luogo diverso da quello della sede principale, nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività.

La modalità attraverso cui verificare l'esistenza di una sede secondaria o di un'unità locale sul territorio nazionale - per le quali è prevista la registrazione - è la consultazione del Registro Imprese e la sezione REA dello stesso, in quanto il conducente non ha nessun obbligo di esibire la documentazione comprovante tale requisito.

Pertanto, in sede di controllo su strada, per verificare il requisito della sede in un Paese UE o SEE sarà sufficiente accertare lo Stato di stabilimento attraverso il documento relativo al titolo ed alla durata della disponibilità del veicolo (contratto di locazione, leasing o comodato) nel quale dovrebbe trovarsi anche la indicazione di eventuali sedi operative, sedi secondarie e unità locali, anche se costituite in uno Stato diverso da quello di stabilimento.

Di conseguenza, in assenza di riscontri idonei a verificare se l'impresa estera abbia sul territorio nazionale una sede secondaria o vi svolga le proprie attività amministrative o di direzione, come espressione della presenza di una sede effettiva in Italia, la circolazione del veicolo dovrà essere considerata legittima.

Veicolo intestato ad impresa facente parte di un gruppo aziendale

Il caso in esame è strettamente connesso ai concetti di sede secondaria e altra sede effettiva.

Esso attiene al caso in cui il veicolo sia intestato ad impresa avente sede in un Paese UE o SEE facente parte di un gruppo aziendale nel quale vi siano una o più imprese aventi sede principale, secondaria o altra sede effettiva in Italia.

Circolare Ministero dell'Interno 31 maggio 2021.pdf

08 giugno 2021

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