Codice della strada – Locazione di veicoli senza conducente – Direttiva UE n. 2022/738 del 6 aprile 2022, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

Infrastrutture logistica e trasporti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 16 maggio scorso, è stata pubblicata la Direttiva indicata in oggetto che modifica la Direttiva 2006/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

La suddetta Direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ma dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 6 agosto 2023.

Le modifiche introdotte alla Direttiva 2006/1 riguardano in particolare la locazione transnazionale di veicoli tra Stati membri UE che in precedenza non era normata, ma che di fatto avveniva secondo le regole del Paese in cui era stabilito l’utilizzatore del veicolo.

La direttiva in commento è quindi positiva perché stabilisce un regime di regole minime cui gli Stati membri non possono sottrarsi; gli operatori di trasporto potranno soddisfare elevati picchi di domanda stagionali o temporanei; i veicoli noleggiati sono prevedibilmente più nuovi
rispetto alla flotta media posseduta e quindi anche più sicuri e meno inquinanti, contribuendo in tal modo agli obiettivi climatici dell'UE.

Segnaliamo di seguito gli aspetti di maggiore rilievo:

- per evitare distorsioni fiscali derivanti dal diverso livello di tassazione da parte degli Stati membri, le imprese di trasporto possono usare veicoli a noleggio provenienti da un altro Paese UE per almeno 30 giorni, senza obbligo di reimmatricolazione;

- gli Stati membri possono limitare il periodo temporale di durata della locazione transnazionale e limitare la validità della copia conforme di licenza UE che insiste sui veicoli locati da altri Stati membri, sulla quale potrà essere riportata la targa del veicolo;

- gli Stati membri possono richiedere che i veicoli presi in locazione in altri Stati siano immatricolati nel Paese oppure ammetterne l’utilizzo con targa del Paese di immatricolazione; il REN dovrà contenere il dato relativo a tutti i veicoli in disponibilità di un’impresa, compresi quelli in noleggio da altri Paesi, per consentire un miglior controllo;

- la direttiva ammette che il trasporto in conto proprio possa utilizzare veicoli con peso complessivo superiore a 6 ton presi a noleggio (fino a 6 ton la locazione è libera); i Paesi tuttavia possono limitare nel proprio territorio l’utilizzo di veicoli noleggiati in altri Stati membri;

- a bordo dei veicoli locati devono trovarsi i documenti che giustifichino il noleggio, in formato cartaceo o elettronico;

- nella locazione transnazionale, lo Stato membro può limitare il periodo di utilizzazione del veicolo preso dall’impresa in altro Stato, ma deve consentire almeno l’utilizzo di un veicolo che abbia un contratto di noleggio con validità di almeno 2 mesi consecutivi nell’arco dell’anno;

- gli Stati membri potranno limitare il numero di veicoli a noleggio che le aziende possono utilizzare, ma questo limite non può essere inferiore al 25% della flotta complessiva in disponibilità della stessa impresa.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nei registri elettronici – REN – al fine di consentire l’interconnessione degli stessi, entro 14 mesi dall’adozione di un atto di esecuzione che stabilisce una formula comune per il calcolo della classificazione del rischio (art.9, paragrafo 1, comma 2, Direttiva 2006/22/CE).

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Direttiva UE 2022_738 6.4.2022.pdf

17 maggio 2022

Condividi