Decreto-Leggge 21 maggio 2025, n. 73 ("DL Infrastrutture") convertito con modificazioni nella legge n. 105 18 luglio 2025

Criticità applicative dell'articolo 4 (revisione della disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci)

L'articolo 4 del Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73 ("DL Infrastrutture"), convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2025, n. 105, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025 - rubricato "Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto" - nel riformulare integralmente l'art. 6-bis del d.lgs. 286/2005, ha introdotto un rilevante intervento di revisione della disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci.
La nuova disciplina fissa, innanzitutto, a 90 minuti per ciascuna operazione il periodo di attesa massimo (periodo di franchigia), precedente alle attività di carico e scarico (art. 1, comma 1).
Tale termine decorre dall'arrivo del veicolo al punto stabilito per il carico o lo scarico della merce, indicato dal committente o il destinatario o altro soggetto della filiera.
In caso di mancanza di tale indicazione, così come di quelle relative all'orario di svolgimento delle operazioni e alle modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, il vettore potrà "dimostrare" l'orario di arrivo "nel luogo di carico e scarico della merce" con i dati del proprio sistema satellitare o del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
Superato il tempo di attesa di 90 minuti, committente e caricatore sono obbligati in solido a corrispondere al vettore un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo, salvo che la causa sia imputabile al vettore stesso. L'importo è rivalutato annualmente secondo l'indice FOI dell'ISTAT.
La normativa prevede altresì la distinta casistica per cui l'indennizzo sia dovuto anche nel caso di superamento dei tempi indicati nel contratto di trasporto, per l'espletamento delle operazioni di carico e scarico della merce (comma 3).
La norma tutela, inoltre, il conducente, garantendogli la possibilità di assistere alle operazioni di carico e scarico per verificare la corretta sistemazione della merce, alla luce delle responsabilità previste dagli articoli 164 e 167 del Codice della strada (comma 4).
La Confindustria ha evidenziato le criticità applicative di tale articolo 4 in particolare:
- eccessiva rigidità della disciplina
- rischio di oneri e contenziosi sui tempi di attesa di 90 minuti
- problematiche sulla validazione dei tempi di arrivo e attesa 
- assenza di un riferimento esplicito alle cause di forza maggiore.
Confindustria, pertanto, ritiene indispensabile chiarimenti urgenti con circolare ministeriale e un intervento normativo per consentire una deroga contrattuale alla disciplina dei tempi di attesa e dei relativi indennizzi.
08 ottobre 2025

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