Decreto Sicurezza: D.L. 4 Ottobre 2018 n. 113

Presenti norme sulla materia delle notifiche preliminari

Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (Gazzetta ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018), è entrato in vigore il 5 ottobre scorso; esso contiene disposizioni che hanno immediata rilevanza nella gestione dei cantieri edili.

 

Il decreto, volto tra l’altro a fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso nonché alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, ha introdotto modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro), al D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e al D. Lgs. n. 25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

 

In particolare, con riferimento alla notifica preliminare, dal 5 ottobre scorso, a seguito della modifica apportata dall’articolo 26 del decreto legge, il committente (o il responsabile dei lavori), pubblico o privato, dovrà inviare la notifica preliminare, prima dell’inizio dei lavori, oltre che alla ASL ed alla direzione provinciale del lavoro, anche al prefetto.

 

L’articolo 99 prevede che l’invio a tali soggetti debba essere effettuato anche in caso di aggiornamenti dei contenuti della notifica stessa.

Si ricorda che la notifica preliminare è prevista:

a)   nei cantieri in cui sono presenti più imprese esecutrici;

b)   cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;

c)   cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.

15 ottobre 2018

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