Direttiva CSRD

Decreto di recepimento pubblicato in GU

Segnaliamo che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, entrerà in vigore il 25 settembre 2024 la normativa di attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Tale norma rende obbligatoria la rendicontazione sulla sostenibilità in Italia, imponendo nuove norme e standard di trasparenza alle imprese, con un impatto particolare su quelle quotate in borsa.

Ma che cos'è la rendicontazione di sostenibilità? 

La rendicontazione di sostenibilità o sustainability reporting riguarda tutte le attività di reportistica e di rendicontazione sugli obiettivi legati all’ESG (Environmental, Social e Governance) e a come le aziende stanno progredendo in questa direzione.
Consiste nella misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità (accountability) nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni, in relazione alla performance dell’organizzazione rispetto all’obiettivo dello sviluppo sostenibile. Il reporter di sostenibilità deve fornire una rappresentazione equilibrata e ragionevole della performance di sostenibilità di un’organizzazione, compresi gli impatti positivi e negativi generati dal suo operare. Nel dettaglio il decreto prevede:

  • la rendicontazione individuale di sostenibilità;
  • la rendicontazione consolidata di sostenibilità.
  • Inoltre, prevede la relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi.

Campo di applicazione ed entrata in vigore

Il decreto si applica a:

  • società costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice;
  • imprese di assicurazione;
  • enti creditizi.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del decreto:

  • la Banca d'Italia;
  • i prodotti finanziari;
  • le micro imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

Il recepimento della CSRD prevede una graduale entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le diverse categorie di imprese:

  • dal 1° gennaio 2024 sono coinvolte le aziende già soggette agli obblighi della precedente Direttiva sulla Rendicontazione Non Finanziaria (NFRD) e precisamente:
  1. le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
  2. gli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
  • dal 1° gennaio 2025tutte le altre grandi imprese, ossia quelle che, alla data di chiusura dell’esercizio, superino due dei seguenti 3 criteri:
  1. euro 20 milioni di totale dell’attivo,
  2. euro 40 milioni di ricavi netti,
  3. 250 dipendenti medi annui;
  • dal 1° gennaio 2026: PMI quotate (escluse le microimprese), cioè quelle società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
  1. totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;
  2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;
  3. numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.
  • dal 1° gennaio 2028società non UE che realizzano un fatturato annuo superiore a euro 150 milioni nella UE e che hanno un’impresa figlia o una succursale nella UE, che si qualifica come grande impresa o PMI quotata e/o presenta un fatturato netto superiore a euro 40 milioni nell’esercizio precedente.
12 settembre 2024

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