Dispositivo alcolock
Caratteristiche e modalità di installazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n.171 del 25 luglio 2025 è stato pubblicato il Decreto MIT 2 luglio 2025 che stabilisce le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo alcolock sui veicoli introdotto dalla Legge n.177/2024 che ha apportato modifiche all’art.125 comma 3-ter del Cds. Il decreto è entrato in vigore il 26 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il suddetto dispositivo, che deve rispettare la legislazione unionale, funge da immobilizzatore del veicolo ed una volta installato può essere portato in stato di non-blocco solo dopo la presentazione e l’analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l.
Il dispositivo alcolock può essere installato:
a) sui veicoli delle categorie internazionali N1, N2 e N3 omologati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2021/1243, che ha integrato il regolamento (UE) 2019/2144, e per i quali il fabbricante dell'alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l'installazione riferite a quel tipo di veicolo, nel rispetto della norma EN 50436;
b) sui veicoli delle categorie internazionali N1, N2 e N3 non omologati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2021/1243, per i quali il fabbricante dell'alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l'installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436 e per il quale l'installatore abbia accesso alle pertinenti informazioni, fornite dal costruttore del veicolo, per l'installazione dell'apposita interfaccia.
L’alcolock deve inoltre essere omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n.10 «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica» ed essere marcato CE.
Il fabbricante, tra le officine autorizzate a svolgere le attività di meccatronica di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, individua gli installatori autorizzati al montaggio dei propri dispositivi e li comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, il quale pubblica sul sito internet: www.ilportaledellautomobilista.it la documentazione inviata dal fabbricante inerente agli installatori autorizzati e l'elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo alcolock.
Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock, forniscono, contestualmente alla dichiarazione d'installazione, il certificato di taratura del dispositivo, le istruzioni per l'uso del dispositivo e le istruzioni per la manutenzione dello stesso.
L'installazione del dispositivo alcolock non comporta l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà.
In caso di controlli durante la guida, il dispositivo alcolock deve presentare il sigillo dell'installazione integro e il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d'installazione e il certificato di taratura con l'intervallo di taratura valido.
Ricordiamo che l’obbligo di utilizzare l’alcolock scatta nei confronti di chi viene sorpreso con un tasso alcolemico superiore allo 0.8 grammi per litro ed hanno ricevuto sulla propria patente il Codice unionale 68 e 69, rispettivamente “NIENTE ALCOOL” e “LIMITAZIONE DELL’USO”.