DL Infrastrutture
Nuova disciplina dei tempi di attesa per carico e scarico, tempi di pagamento, incentivi per rinnovo parco, targhe prova e tariffe di revisione veicoli
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Decreto Legge n. 73, cd. DL Infrastrutture, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada e altre misure.
Di particolare rilevanza sono le norme introdotte nel capo II sulle disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli che riguardano tra l'altro le seguenti novità:
Art. 4, comma 1 - Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico e della franchigia
Il Decreto introduce alcune modifiche al Dlgs 286/2005 e al DL 112/2008, con impatti concreti sulla regolazione dei tempi di carico e scarico nel trasporto su strada, sugli indennizzi per attese eccessive e sulle tempistiche di pagamento delle fatture di trasporto.
La prima modifica riguarda il termine di franchigia, previsto dall’art.6-bis del Dlgs 286/05. Tale periodo, precedentemente fissato in 120 minuti, viene ora ridotto a 90 minuti.
Il nuovo testo chiarisce che il conteggio parte dal momento dell’arrivo del veicolo presso il punto di carico o scarico e che la franchigia si applica per ciascuna operazione. Una seconda novità significativa è l’introduzione della figura del caricatore tra i soggetti responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo al vettore in caso di sforamento del termine di franchigia.
L’importo dell’indennizzo viene innalzato da 40 a 100 euro, fermo restando il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione automatica annuale, calcolata sulla base dell’indice FOI (prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’ISTAT). L’indennizzo sarà dovuto anche qualora i tempi effettivi di carico o scarico superino quelli stabiliti nel contratto di trasporto, a condizione che tale superamento risulti documentato.
Inoltre, il committente, il destinatario o qualsiasi altro soggetto della filiera del trasporto ha ora il dovere di fornire in anticipo al vettore indicazioni precise sul luogo, l’orario e le modalità di accesso ai punti di carico e scarico. In caso di omissione di tali informazioni, il vettore potrà comunque dimostrare il proprio orario di arrivo tramite i dati del sistema di geolocalizzazione satellitare installato sul veicolo o tramite le registrazioni del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
Il conducente, infine, avrà inoltre la possibilità di essere presente e visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sul veicolo.
Art. 4, comma 2 - disciplina dei tempi di pagamento
Sul fronte della disciplina dei tempi di pagamento, viene rafforzata l’efficacia dell’art. 83-bis del DL 112/2008 relativo alla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. La nuova norma introduce il comma 15bis, prevedendo che se dalla violazione dei termini di pagamenti stabiliti dall’art. 83 bis possano ravvisarsi anche eventuali abusi di dipendenza economica, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) potrà intervenire d’ufficio o su segnalazione del creditore o del Comitato centrale dell’Albo dell’autotrasporto, e adottare diffide ed applicare le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 15 della legge n. 287/1990 (fino al 10% del fatturato dell’impresa inadempiente).
Art. 4, comma 3 – Incentivi rinnovo parco
L’articolo in oggetto stanzia, per il rinnovo del parco veicolare del settore dell’autotrasporto, un importo di 6 ML/€ per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Queste risorse saranno ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia.
Art 5, comma 2 - Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli
Il Decreto interviene anche sull’articolo 19 della Legge 1° dicembre 1986, n. 870, introducendo modifiche alle tariffe riconosciute agli ispettori MOT, che restano invariate ad eccezione dei compensi previsti per le trasferte. In particolare, viene stabilito un rimborso forfettario di 100 euro per le missioni effettuate entro un raggio di 80 km dalla sede ordinaria di servizio, mentre per distanze superiori viene riconosciuto il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute. Qualora le attività si svolgano in orario pomeridiano o serale, al titolare dell’attività stessa spetta l’importo ordinario maggiorato del 50% del rimborso analitico, mentre al funzionario ausiliario spetta l’importo spettante incrementato del 40%.
Art 5, comma 3 – Targhe prova
Con tale misura, il provvedimento autorizza l’aggiornamento - entro 60 giorni - del DPR 24 novembre 229/2023 relativo al rilascio delle targhe prova, in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, così da bilanciare le esigenze di operatività del settore con quelle della sicurezza dei veicoli. Nelle more di tale modifica, il numero massimo di tali autorizzazioni è fissato in misura non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione stessa e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività d’impresa. Ricordiamo che il DPR in argomento prevedeva il rilascio di una targa prova ogni 5 dipendenti, fino a un massimo di 100 autorizzazioni.