Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) - Gestione operazioni relative ai veicoli per trasporto merci con revisione scaduta

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che, con circolare indicata del 27/04 – allegata alla presente – il MIMS ha impartito disposizioni al fine di semplificare taluni adempimenti amministrativi per i veicoli adibiti al trasporto di merci che abbiano la revisione scaduta di validità, indipendentemente dal fatto che i relativi intestatari abbiano già richiesto o non ancora richiesto la seduta di revisione, ovvero che siano stati sottoposti a revisione con l’esito “Ripetere”.

E’ stato disposto che per tali veicoli è consentito il rilascio del DU nei seguenti casi:

- reimmatricolazione a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe;

- duplicato del DU a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del DU originale, ovvero a seguito di variazione della denominazione dell’impresa o della sua sede o di aggiornamenti tecnici che non assorbono gli obblighi di revisione;

- duplicato del DU a seguito di costituzione, trasferimento, modifica del titolo in base al quale l’intestatario ha la disponibilità dei veicoli da adibire al trasporto (proprietà, leasing, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto, ecc.), tranne nel caso di cessione del parco veicolare o di trasferimento di azienda ai fini dell’accesso al mercato; in tali ultime due ipotesi, è rimesso agli UMC, in fase di controllo preliminare, verificare che per i veicoli oggetto di cessione o compresi nell’atto di trasferimento di azienda sussista il requisito della revisione in corso di validità.

La circolare in commento ricorda infine che poiché sul DU viene riportata la data dell’ultima revisione effettuata con esito “Regolare” e scaduta di validità, il nuovo documento non abilita a circolare su strada e l’eventuale violazione del divieto attiene esclusivamente all’ambito delle responsabilità in capo all’intestatario del veicolo e al relativo conducente ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della strada.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Circolare MIMS 27.4.2022.pdf

05 maggio 2022

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