Emissioni in atmosfera di sostanze pericolose
Domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025
A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 le sostanze classificate cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), quelle a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (tra cui PCB e policlorodibenzodiossine) e quelle classificate come estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH devono essere sostituite nei cicli produttivi non appena tecnicamente ed economicamente possibile laddove siano emesse in atmosfera.
A tal fine, ogni 5 anni, a far data dal rilascio o dal rinnovo dell’autorizzazione, i gestori inviano all’Autorità Competente (AC) una relazione con la quale viene analizzata la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L’Autorità competente, a seguito delle risultanze comunicate, può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o rinnovo dell’autorizzazione.
Gli stabilimenti o le installazioni già in esercizio al 28 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.lgs. 102/2020) ricadenti in queste disposizioni hanno presentato all’AC la prima relazione entro il 28 agosto 2021.
Si ricorda alle imprese interessate che per i medesimi impianti già in esercizio al 28 agosto 2020 il D.lgs. 102/2020 (art.3 c.3) prevede, ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni dell'articolo 271 c. 7-bis del D.lgs. 152/2006, l’obbligo di presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025.
Per completezza si ricorda inoltre che nel caso in cui, a seguito di variazione della classificazione di sostanze o miscele in uso, uno stabilimento o un’installazione ricadano in questi obblighi, il gestore dovrà presentare entro 3 anni dalla variazione una domanda di autorizzazione allegando alla stessa la relazione di cui ai punti precedenti.