Lavori in locali chiusi in ambienti sotterranei o semisotterranei
Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro
Segnaliamo che la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota Prot. n. 811 del 29/01/2025, disponibile in allegato, con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative sull’Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024 (Lavori in Deroga Ambienti Sotterranei e Semi-Sotterranei). È altresì disponibile in allegato il Modello di Comunicazione in Deroga Ex art. 65, comma 3, del D.lgs. 81/2008.
Ricordiamo che le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”.
I principali punti contenuti nella nota:
1. LA COMUNICAZIONE
La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
Tale comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili.
Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale.
1.1 DIVIETI
Non è possibile presentare la comunicazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi, come ad esempio: verniciatura, processi di saldatura, uso di minerali a spruzzo, uso di solventi e collanti non ad acqua, ricarica di batterie, lavorazione di materie plastiche a caldo, officine con prova motori, falegnamerie, tinto-lavanderie, sviluppo e stampa e tipografia (elenco non esaustivo). La comunicazione non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano “rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
1.2 GAS RADON
Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020, il quale prevede che “nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d)”. Si ricorda che la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).
2. VOLTURE
La comunicazione prevista dal comma 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008.
3. MODIFICHE AI LOCALI AUTORIZZATIVI
La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio tipologia dell'attività lavorativa e aggiunta/rimozione di locali. Anche in tal caso, l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni. La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla “comunicazione” ai sensi della nuova normativa.
4. LOCALI CON PARTICOLARI ESIGENZE TECNICHE
La nuova disciplina, che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.
5. ISTANZA PRESENTATE ALLE ASL PRIMA DELLA MODIFICA
Le richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima, secondo il principio tempus regit actionem prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell’istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
L’art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. La suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione. In tal caso, l'utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.
7. DINIEGO
In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.
Allegati
inl lavori ambienti chiusi sotterranei o semisotterranei.pdf