Legge di bilancio 2019

Nuove deroghe al Codice dei Contratti Pubblici

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302, del 31 dicembre 2018 -  Suppl. Ordinario n. 62 - la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

La legge è entrata in vigore il 1 gennaio u.s., ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I..

In materia di lavori pubblici, l’art. 1, comma 912, prevede che, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici ( D.lgs. 50/2016), le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

In sintesi, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2019, potranno, fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, affidare i lavori nelle seguenti modalità:

  • qualora d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art 36, comma 2, lettera a) del Codice);
  • qualora d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;

·  qualora d’importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per questa fascia, l’amministrazione può altresì eseguire i lavori in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori;

  • qualora d’importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).

Resta fermo che l’affidamento dei lavori, anche quelli di importo inferiore a 150.000 euro dovrà, comunque, essere effettuato nel rispetto dei principi generali del Codice richiamati dall’art. 36, al comma 1, tra cui quello di trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Resta, infine, del tutto inalterato il quadro normativo per i servizi e le forniture, per i quali si continua ad applicare l’articolo 36, comma 2, del Codice, che consente l’affidamento diretto per importi sino a 40.000 euro - lettera a)-  e la procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici - lettera b) -  per importi sino alla soglia comunitaria.

10 gennaio 2019

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