Nota sugli atti delegati della Direttiva 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

Unione Europea

La Commissione europea ha adottato il 23 gennaio 2024 una serie di norme minime di igiene per i materiali e i prodotti che entrano in contatto con l’acqua potabile, sulla base di un mandato previsto dalla Direttiva 2020/2184 del 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale con Decreto n°18 del 23 febbraio 2023, aggiungendo, all’art.11 del Decreto, requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.

La Direttiva 2020/2184 norma l’accesso e la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute umana. Essa prevede:

  • standard di qualità delle acque rafforzati
  • affrontare gli inquinanti emergenti, come i perturbatori endocrini e le PFA
  • migliorare l’accesso all’acqua
  • promuovere l’acqua di rubinetto
  • armonizzare gli standard di qualità per i materiali e i prodotti a contatto con l’acqua (art.11) Tale articolo prevede che gli Stati membri assicurino che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano in contatto con tali acque:
    • non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana
    • non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua
    • non favoriscano la crescita microbica
    • non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale
  • in base all’art.15, che gli Stati membri possano concedere deroghe ai valori di parametro di cui all’Allegato I parte B, in casi debitamente giustificati, a condizione che tali deroghe non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acque destinate al consumo umano nella zona interessate non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole

Gli atti delegati adottati nel gennaio 2024 sono composti da:

  • Tre Decisioni di esecuzione:
  1. 237/2024 che stabilisce elenchi positivi europei per le sostanze di partenza, delle composizioni di materiali metallici, dei costituenti organici di materiali cementizi, di smalti, ceramiche e altri materiali inorganici.
  2. 238/2024 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.
  3. 239/2024 per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei.

  • Tre Regolamenti delegati, i quali sono stati notificati al Parlamento europeo e al Consiglio (se i co-legislatori europei non sollevano obiezioni entro due mesi dalla notifica -pertanto entro la fine del mese di marzo 2024- essi entrano in vigore):
  1. 240/2024 il quale indica la procedura da seguire per dimostrare che le sostanze di partenza, le composizioni e costituenti soddisfino i requisiti della Direttiva, attraverso il coinvolgimento dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA). La procedura prende avvio tramite una notifica ad ECHA, normata attraverso obblighi di informazione e tempistiche che i richiedenti devono rispettare (il potenziale richiedente notifica all'ECHA l'intenzione di presentare, entro un determinato periodo di tempo, una domanda di inclusione di una sostanza di partenza, di una composizione o di un costituente negli elenchi positivi europei. A meno che il potenziale richiedente non sia un'autorità competente che presenta una domanda giustificata da motivi urgenti, la notifica deve essere trasmessa nei 12 mesi che precedono la presentazione della domanda. Tale disposizione si applicherà a partire dal 31 dicembre 2025, un anno prima rispetto al resto dell’atto).
  2. 241/2024, vengono stabilite le procedure di valutazione della conformità del prodotto ai requisiti minimi di igiene. In caso positivo, viene rilasciato un certificato al fabbricante, importatore o al rappresentante autorizzato, con validità di cinque anni.
  3. 242/2024, vengono stabilite delle specifiche armonizzate per la marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile da apporre ai prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano. Esso stabilisce le regole relative alla dimensione e la visibilità della marcatura.

Tra i sei atti delegati viene fatta dunque una distinzione tra sostanze di partenza, composizioni e costituenti (coperti dalla Decisione 237, Decisione 239 e dal Regolamento 240) e prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano (coperti dalla Decisione 238, dal Regolamento 241 e dal Regolamento 242).

Tali atti si applicheranno dal 31 dicembre 2026 ai materiali e prodotti utilizzati in nuovi impianti o quando quelli più vecchi sono rinnovati o riparati. Si applicheranno anche ai materiali e ai prodotti destinati ad essere utilizzati in nuovi impianti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione dell’acqua, o per lavori di riparazione, compresi tubi di alimentazione, valvole, pompe, contatori dell’acqua, raccordi e rubinetti. I prodotti conformi a tali norme dell’UE riceveranno una dichiarazione di conformità UE e una marcatura specifica dell’UE.

04 marzo 2024

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