Pfas

Regolamento UE sui Pfas nelle schiume antincendio

Vi informiamo che lo scorso 3 ottobre è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, il Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, che modifica l’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) in merito all’uso delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle schiume antincendio.

Il provvedimento riguarda l’intera classe dei PFAS, come definita dall’OCSE e ne vieta progressivamente l’immissione sul mercato e l’impiego, fissando un limite massimo di concentrazione di 1 mg/L per la somma di tutti i PFAS presenti nelle schiume.
È prevista una deroga temporanea a 50 mg/L per la contaminazione residua derivante da attrezzature già in uso, esclusi gli estintori portatili.

Le scadenze principali:

  • 5 anni di periodo di transizione per la maggior parte delle applicazioni;
  • 18 mesi per l’uso nelle attività di formazione, test e nei servizi antincendio pubblici;
  • Gli estintori portatili potranno restare in funzione fino al 31 dicembre 2030;
  • Alcuni siti ad alto rischio godranno di una proroga di 10 anni.

Entro 12 mesi, gli utilizzatori dovranno inoltre adottare piani di gestione, applicare le migliori pratiche operative e garantire il corretto trattamento dei rifiuti contenenti PFAS.

Il Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (il 23 ottobre p.v).

06 ottobre 2025

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