Prevenzione incendi

Procedure per le istanze di rinnovo scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022

Con la cessazione dell’emergenza sanitaria le istanze antincendio che sono scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 devono essere rinnovate entro il prossimo 29 giugno 2022.

Per tali istanze il titolare dell’attività deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio apposita attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. A tale riguardo si ricorda che:

▪ l’attestazione di rinnovo periodico deve contenere anche una dichiarazione, a firma del titolare dell’attività, ove viene precisato che non ci sono state variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio comunicate in precedenza, nonché del corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente;

▪ deve essere allegata, oltre all’attestazione del versamento previsto, anche l’asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante:

  ● che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità;

  ● la rispondenza dei prodotti e dei sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.

Con l’occasione si ricorda che ogni cinque anni dalla data di presentazione della precedente istanza antincendio ed entro la scadenza della stessa il titolare delle attività deve presentare una nuova attestazione di rinnovo periodico antincendio, nel caso non vi siano state variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio comunicate in precedenza. In caso contrario si deve provvedere alla regolarizzazione dell’attività secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

10 maggio 2022

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