Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada – Prime disposizioni operative

Logistica, infrastrutture e trasporti

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 2416 del 27 marzo 2020, ha fornito le prime disposizioni operative sull’applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali.

Il decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020, all’art 4, ha previsto che tutti i comportamenti che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, sono puniti con sanzioni amministrative.

A far data dal 26 marzo 2020, pertanto, non potranno più essere applicate le pene previste dall’art. 650 cp.

L’attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle sanzioni verranno disciplinata dalle norme di cui alla L. 698/1981, salvo per quanto concerne il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che seguirà la regola dell’art. 202 CdS.

In particolare, vengono fornite le seguenti indicazioni:

  1. Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione delle misure di contenimento è commessa senza l’utilizzo di un veicolo la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00.

Si applicano altresì le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall’art. 202, comma I, CDS se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni a 30 giorni è stato introdotto dall’art. 108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è, in tal caso, di euro 280,00.

  1. Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Quando la violazione delle misure di contenimento è effettuata con l’utilizzo di veicoli, è prevista una maggiorazione della sanzione (aumentata fino a 1/3) che si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso.

In ragione di tale disposizione, la sanzione pecuniaria prevista va da euro 533,33 a euro 4.000 e ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento e effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020), come previsto dall’art. 202, comma 1, CDS. La somma da pagare in forma agevolata e, perciò, di euro 373,34.

  1. Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL

La competenza ad accertare gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall’art. 13 della L 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali.

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l’ordinanza-ingiunzione di pagamento), appartiene:

·       al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi dell’art. 2 del DL;

·       al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi del1’art. 3 del DL.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

In questa fase dell’emergenza sanitaria, il procedimento d’irrogazione delle sanzioni e sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella data è parimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi (v. art. 103 del DL 18/2020).

Non è invece sospesa l’attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di polizia e dagli altri soggetti che, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981, possono esercitare tale attività con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).

  1. Modalità di pagamento

Per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, valgono le stesse regole dell’art. 202 CdS, comprese quelle relative al pagamento in forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell’agente accertatore, se munito di idoneo strumento elettronico di pagamento.
Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia i cui proventi sono destinati allo Stato è prevista, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, “Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell’interno”, PG6 “Altre entrate di carattere straordinario”, con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma.

Quando il destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento che saranno indicate sul territorio da quegli enti.

I termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). II trasgressore che lo desidera, e se ciò è possibile in funzione dell’operatività dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore, potrà comunque pagare anche durante tale periodo.

Circolare Ministero Interno 27 marzo 2020.pdf

31 marzo 2020

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