REACH - Restrizione diisocianati

Formazione

Si segnala che – nell’ambito del Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) sono previsti alcuni adempimenti in materia di formazione sui diisocianati.

Nel merito, il Regolamento del 3 agosto 2020 (recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, cosiddetto Reach) riguarda una restrizione sui diisocianati e prevede, in particolare, che:

·  I diisocianati non siano utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

o la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

·  Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

·  Gli elementi della formazione siano differenziati in formazione generale, di livello intermedio ed avanzata, a seconda dei differenti usi.

·  La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale.

·  Il fornitore deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele.

·  Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione.

·  La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

Il Regolamento non fornisce, tuttavia, indicazioni, ad esempio, sulla durata della formazione e sulle modalità per effettuarla. La materia, pur inerente il Regolamento Reach, riguarda anche temi di salute e sicurezza. Confindustria ha coinvolto i diversi Ministeri competenti al fine di avere chiarimenti in merito.

In generale, la formazione che sarà effettuata dovrà rispettare i suddetti requisiti delineati nella restrizione REACH, riguardo a contenuti e modalità.

Essendo, però, la formazione, in materia di salute e sicurezza, ampiamente regolamentata, è necessario che i Ministeri competenti chiariscano quali siano le corrette modalità di effettuazione dei corsi e se questi dovranno essere effettuati tenendo anche conto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni (ad esempio in riferimento a: requisiti dei docenti - Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 -, registro di presenza, attestati, frequenza, modalità e-learning, etc.), ovviamente ottemperando a quanto previsto nella suddetta restrizione.

Poiché molti “utilizzatori” (la restrizione si riferisce infatti ad utilizzatori industriali o professionali), infine, hanno comunque già effettuato la formazione Confindustria ha invitato i Ministeri a tenerne conto nella definizione di eventuali chiarimenti sottolineando che la formazione già svolta (secondo i contenuti e le modalità della restrizione) alla data della pubblicazione di un eventuale chiarimento sia riconosciuta valida per i successivi 5 anni.

15 maggio 2023

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