RENTRI
Indicazioni MASE per scadenze del 13 febbraio 2026
Segnaliamo che il 13 febbraio 2026 scade il termine per l'iscrizione dei soggetti rientranti nell'ultimo scaglione al RENTRI e scatta l'obbligo di utilizzo del FIR digitale (xFIR) per gli operatori obbligati.
Con l'obiettivo di fornire utili informazioni circa questa scadenza, l'8 gennaio u.s., il MASE ha pubblicato tre comunicati in merito:
- il primo riguarda l' Iscrizione produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, ultima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.
- il secondo riguarda i Termini per la fruizione dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale. In questo senso, il Ministero avvisa che relativamente all'obbligo del FIR digitale tra il 22 gennaio 2026 e il 12 febbraio 2026 verrà completato il rilascio degli upgrade informatici necessari al funzionamento del sistema.
- il terzo riguarda invece le Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. La Legge 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026), al comma 789, ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, come di seguito:
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
- i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
- i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.