Riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2018

Pubblicata la circolare dell'Inps

A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2018 ( v. in proposito ns. B.I. n° 800 del 27/11/2018, progr. 13710), l’Inps, con la circolare n. 118/18 che qui si allega, ha fornito le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo di cui all’art. 29 del D.L. n 244/95 e s.m.i. che, anche per l’anno 2018, è stato confermato nella misura dell’11,50%.

La riduzione contributiva, che si applica per i soli operai occupati per 40 ore a settimana, spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria edile con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2018.

L’agevolazione non spetta per i lavoratori a tempo parziale e per quei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario a seguito di contratti di solidarietà.

Ferme restando le caratteristiche normative tipiche del beneficio in parola e le relative condizioni di accesso, come negli anni precedenti, le istanze di riduzione contributiva dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “Rid - Edil”, presente nella sezione “comunicazioni online” funzionalità “invio nuova comunicazione” del portale informatico dell’Istituto.

Alle istanze presentate, sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Inps, in caso di esito positivo verrà attribuito, nella posizione contributiva interessata, il codice “Autorizzazione 7N” per il periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.

Ad ogni modo, si ricorda, l’agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio - dicembre 2018.  

A seguito dell’autorizzazione, le imprese, per poter fruire del beneficio, dovranno esporre la riduzione nel flusso UniEmens utilizzando i codici causale :

  • L 206, per gli importi correnti, nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”;
  • L207, per il recupero degli arretrati, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà, invece, valorizzato l’elemento “TipoLavStat” con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

La nota conclude ricordando che il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2019 e che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2018 fino al 15 marzo 2019.

Allegato

circolare 118-18 inps riduzione contributiva edili-3.pdf

17 dicembre 2018

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