Tempi di guida e di riposo - Riposo intermedio: nota dell'INL sul calcolo delle sanzioni

Logistica, infrastrutture e trasporti

Segnaliamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti, con nota del 18 giugno scorso che alleghiamo, su come calcolare le sanzioni erogate durante i controlli in azienda per la violazione delle norme sui tempi di riposo degli autisti.  La nota fa riferimento al del Dlgs n. 234/2007, attuativo della direttiva 2002/15/CE, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

In particolare, fornisce, ai propri ispettori, indicazioni in merito ai criteri di calcolo della sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedio (art. 5) e dispone che deve avvenire applicata in misura fissa e non in ragione del numero di lavoratori coinvolti.

Si ricorda, in base all’art. 5 del Decreto suddetto il riposo intermedio che il conducente deve prendere all'interno di un periodo di guida giornaliero è di almeno trenta minuti se l’autista lavora tra 6 e 9 ore nel giorno e di almeno 45 minuti se supera le 9 ore di guida e che il riposo intermedio può essere suddiviso in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. Nell’art. 9, comma 2, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 che va da euro 103 a euro 300.

Nota INL.pdf

25 giugno 2020

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