Testo Unico Sicurezza

Collegato Lavoro

Segnaliamo che è stata pubblicata in G.U. la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. Collegato Lavoro), che, tra l'altro, apporterà alcune modifiche al D.lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). Sul tema è intervenuto anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, tramite la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, ha commentato alcuni aspetti della legge, in particolare quelli contenuti all’art.1 recante Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le principali modifiche da evidenziare sono:

  • All'articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;
  • All'articolo 41, al comma 2:

- alla lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;

- alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica»; Questa modifica introduce l’esclusione dell’obbligatorietà della visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza superiore ai 60 giorni, previa valutazione del medico competente che ne escluda la necessità.

  • All'articolo 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva»; Questa modifica sancisce l’obbligo del medico competente di tener conto, in sede di visita preventiva, degli esami già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione.
  • All'articolo 41, al comma 9, le parole: «all'organo di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale». Questa modifica individua la competenza dell’azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell’”organo di vigilanza” indicato nella precedente formulazione).
  • All’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dall’ art. 1, comma 1, lettera e), legge n. 203 del 2024. Questa modifica consente l’uso dei locali sotterranei o semisotterranei chiusi qualora le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata, e non più tramite una richiesta formale di autorizzazione, al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.

La legge 13 dicembre 2024, n. 203 entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.

09 gennaio 2025

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