Trasporti Covid-19: Proroga patenti di guida - circolare Ministero dell'Interno 3 agosto 2020

Logistica, infrastrutture e trasporti

Il Ministero dell’Interno, con l’allegata circolare del 3 agosto scorso, ha fornito chiarimenti relativi alla proroga delle patenti di guida, a seguito della conversione in Legge 77/2020, del DL 34/2020.

L’art.104 del DL 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020, così come modificato dall’art.157, comma 7-ter, del DL 34/2020, ha previsto l’estensione della validità esteso dei documenti di identità e, pertanto anche della patente di guida, che in Italia è considerato anche un documento di identità (già prorogata al 31 agosto 2020), fino al 31 dicembre 2020.

Tale disposizione che deve essere coordinata con le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698 che prevede la circolazione per l’intero territorio dell’UE per i 7 mesi successivi alla scadenza, con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020.

Infatti, per la circolazione in ambito europeo – esclusa l’Italia – le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020 non godono di una proroga di validità.

Pertanto, la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti, risulta così modificata:

·         le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020 sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;

·         le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° giugno ed il 31 agosto 2020: sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, per i 7 mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;

·         le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2020: sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

·         le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° giugno ed il 31 agosto 2020: sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, per i 7 mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;

·         le patenti di guida scadute o in scadenza tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2020: sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

Circolare Ministero Interno 3 agosto 2020.pdf

05 agosto 2020

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