Trasporti internazionali - Accesso alla professione - Accesso al mercato - Pacchetto mobilità UE - Regolamento (UE) 2020/1055 del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1024/2012

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che sulla GUUE L249 del 31 luglio 2020 è stato pubblicato l’insieme dei Regolamenti e direttive che vanno a comporre il cosiddetto “Pacchetto mobilità UE” con importanti e in taluni casi sostanziali modifiche alle discipline sul trasporto stradale di merci.

Il “pacchetto” contiene anche modifiche in materia di accesso alla professione e al mercato (Regolamento n. 2020/1055), che illustriamo di seguito per gli aspetti di maggiore rilevanza.

Tali modifiche si applicheranno con tempistiche differenziate. In particolare:

·         le norme sull’accesso alla professione ed al mercato (comprese quelle sul  cabotaggio, quindi): 21 febbraio 2022;

·         le norme sull’accesso alla professione ed al mercato per veicoli di peso non superiore a 3,5 ton. impiegati nei trasporti internazionali: 21 maggio 2022.

Accesso alla professione - Modifiche al Regolamento n. 1071/2009

Ambito di applicazione

E’ stata abbassata la soglia di applicabilità del regolamento al trasporto con veicoli di peso complessivo pari o superiore 2,5 ton. (in precedenza tale limite era 3,5 ton.) utilizzati in trasporto internazionale (applicazione: dopo 21 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento).

E’ stata introdotta la definizione di “trasporto non commerciale”. E’ considerato tale qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e non sia connesso a un'attività professionale.

Requisito dello stabilimento

Sono state apportate modifiche al fine di contrastare il fenomeno delle imprese c.d. “caselle postali”.

L’impresa deve pertanto disporre di locali cui può accedere l’autorità di controllo, dove sono presenti tutti i documenti relativi all’attività di trasporto svolta.

Deve avere partita IVA, essere soggetta all’imposta sui redditi, essere iscritta nel registro delle società commerciali nello Stato di stabilimento.

L’impresa è soggetta ad autorizzazione all’esercizio dell’attività e deve disporre di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione, di cui sia stato autorizzato l’utilizzo in conformità della normativa dello Stato membro.

L’attività deve essere svolta in maniera continuativa e l’impresa deve disporre di un numero di autisti e veicoli proporzionato al volume dei trasporti eseguiti.

Deve avere personale d’ufficio proporzionato ed un gestore dei trasporti reperibile durante il normale orario di ufficio.

Deve inoltre disporre delle “attrezzature tecniche necessarie” (aree di parcheggio dei veicoli).

I veicoli dell’impresa devono ritornare presso l’impresa o sue filiali nel Paese di stabilimento, almeno ogni 8 settimane dalla partenza (ricordiamo che l’autista invece deve rientrare in sede o presso la propria residenza almeno ogni 4 o 3 settimane, a seconda dell’alternanza dei riposi settimanali normali o ridotti).

Requisito di onorabilità

Tra le materie per le quali si perde l’onorabilità sono state introdotte: il “diritto tributario”; le violazioni in tema di distacco, di contratti commerciali e di cabotaggio.

Tra le persone che possono perdere tale requisito è stata inserita la figura del “direttore esecutivo” (gestore, amministratori, ecc).

La Commissione UE stabilisce le categorie e tipi di infrazione che sono più frequenti e definisce il livello di gravità delle infrazioni. La frequenza del ripetersi delle infrazioni ripetute che sono considerate “gravi”, deve tener conto del numero dei veicoli.

Requisito di idoneità finanziaria

In ogni momento l’impresa deve essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale.

Sono stati stabiliti importi ridotti per veicoli di oltre 2,5 ton. e fino a 3,5 ton.1.800 € per il 1° veicolo a motore; 900 € per ogni veicolo successivo.

Confermati invece quelli relativi a veicoli oltre 3,5 ton.: 9.000 € per il 1° veicolo a motore; 5.000 € per i veicoli successivi.

Gli Stati membri possono esigere che l'impresa, il gestore dei trasporti, o qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dagli Stati membri, non abbia in essere debiti non personali nei confronti di organismi di diritto pubblico e non sia in stato di fallimento, né oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione.

In assenza di conti annuali certificati per l'anno di registrazione dell'impresa, l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa o altro documento vincolante stabilito dell'autorità competente comprovante che l'impresa dispone di tali importi.

Requisito di idoneità professionale

Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica a intervalli di 3 anni (prima erano 10 anni) per garantire che i gestori e gli amministratori siano sufficientemente informati dell'evoluzione del settore.

L'autorità competente non riabilita il gestore dei trasporti prima che sia trascorso 1 anno dalla data della perdita dell'onorabilità e, in ogni caso, non prima che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno 3 mesi o di avere superato un esame.

Fino alla riabilitazione, l'attestato di idoneità professionale del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in alcuno Stato membro.

Date di applicazione del Regolamento

Le norme sull’accesso alla professione ed al mercato per veicoli di peso non superiore a 2,5 ton. sono applicabili a partire dal 21 maggio 2022. Le norme vigenti negli Stati membri possono rimanere in vigore.

I veicoli aventi peso complessivo superiore a 2,5 e fino a 3,5 ton. dovranno essere dotati di tachigrafo digitale nel 2026.

Accesso al mercato - Modifiche al Regolamento n. 1072/2009

Ambito di applicazione

Sono stati inclusi gli operatori che utilizzano veicoli da 2,5 ton. a 3,5 ton.

Gli Stati membri possono mantenere al loro interno limiti inferiori ove previsti.

Cabotaggio

Sono state mantenute le previgenti regole, vale a dire 3 operazioni entro 7 giorni oppure 1 operazione entro 3 giorni ma nel caso di ingresso con veicolo vuoto.

E’ stato tuttavia introdotto un periodo di “raffreddamento” di 4 giorni dopo la fine dei 7 giorni, durante il quale non è consentito agli operatori di effettuare altre operazioni di cabotaggio nello stesso Stato membro.

Tale formulazione mira a contrastare il cabotaggio sistematico.

Anche i veicoli tra 2,5 e 3,5 ton. possono fare cabotaggio, ma con le stesse regole che valgono per i veicoli oltre 3,5 ton.

Sono previsti controlli concertati tra Stati membri almeno 2 volte l’anno.

Trasporti combinati

limiti del cabotaggio sono estesi anche alle tratte stradali iniziali/terminali di un trasporto combinato per evitare una permanenza illimitata di veicoli in Paese diverso da quello di stabilimento.

Gli Stati membri possono prevedere periodi più lunghi di 7 giorni per tali trasporti e/o periodi più brevi di 4 giorni come periodo di raffreddamento tra un gruppo di trasporti di cabotaggio e quello successivo, dandone comunicazione alla Commissione per la necessaria informazione agli Stati membri.

Responsabilità - Sanzioni per i soggetti della filiera

Sono previste sanzioni, stabilite dagli Stati membri, nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per infrazioni nei servizi di trasporto da essi commissionati (in Italia, sanzioni sono già previste dal D.Lvo 286/2005).

Cooperazione amministrativa tra Stati membri, mediante IMI - Regolamento n. 1024/2012

Viene estesa al Regolamento n. 1071/2009, relativo all’esercizio alla professione di autotrasportatore di merce su strada, la cooperazione amministrativa tra Stati membri mediante IMI (“informazione mercato interno”) che attualmente si applica ai servizi nel mercato interno, al riconoscimento delle qualifiche professionali, all’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, al trasporto transfrontaliero su strada di contante in euro tra Stati membri dell’area Euro.

Regolamento UE 2020_1055 15.7.2020.pdf

04 settembre 2020

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