Trasporto rifiuti pericolosi
Obblighi di geolocalizzazione sui veicoli
Con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025 (v. allegato), il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito le modalità operative per l’attestazione dell’idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti in categoria 5 adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
La circolare richiama il combinato disposto degli artt. 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, che impone ai soggetti iscritti al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) di dotare i propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione. Tali sistemi devono essere basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e installati su tutti i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi.
L’attestazione della presenza di questi sistemi costituisce uno dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 5 (trasporto rifiuti pericolosi).
La dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato A della Deliberazione n.3 del dicembre 2024, necessaria per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli e generata automaticamente tramite il sistema AGEST, dovrà essere inviata anche mediante l’invio di più istanze distinte, in caso di un parco veicolare composto da più autoveicoli a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025.
Dal 1° gennaio 2026, tale attestazione dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5, per gli autoveicoli impiegati nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
All./
circolare 2 del 22 maggio 2025 geolocalizzazione trasporti pericolosi min. ambiente.pdf