D.Lgs. 198/2021 - Pratiche commerciali sleali tra imprese nella filiera agroalimentare, i primi correttivi

Normativa alimenti

Segnaliamo che la legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione con modificazioni del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. n. 198/2021 dell’8 novembre 2021 recante attuazione della direttiva (UE) 633/2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare.

In particolare, l’art. 19 ter della legge 51/2022, intitolato “Disposizioni per il sostegno al settore dell’agroalimentare”, prevede le due seguenti novità:

·         integra la definizione di “prodotti agricoli e alimentari deperibili” dell’art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 198/2021 includendovi i prodotti a base di carne;

·         aggiunge all’art. 4 del D. Lgs. 198/2021 il comma 5 bis avente ad oggetto l’estensione della disciplina dei termini di pagamento dei corrispettivi per la cessione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili anche a una serie di prodotti espressamente indicati aventi una shelf-life compresa tra i 30 e i 60 giorni.

In merito alla prima novità, occorre ricordare che all’art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 198/2021 i “prodotti agricoli e alimentari deperibili” vengono definiti come “i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase di trasformazione potrebbero divenire inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione”.

In forza dell’art. 19 ter della legge 51/2022, a partire dal 21 maggio scorso, data di entrata in vigore del provvedimento normativo, rientrano nella definizione di “prodotti agricoli e alimentari deperibili” anche i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5.

Conseguentemente, il pagamento dei corrispettivi per la cessione dei prodotti a base di carne dotati delle caratteristiche elencate nell’art. 19 ter deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di consegna convenuto tra le parti o, in alternativa, dalla data convenuta dalle parti per il pagamento del prezzo, come previsto dall’art. 4, comma 1 lett. a) e b), n. 1) del D. Lgs. 198/2021.

Quanto all’integrazione introdotta con il comma 5 bis all’art. 4 del D. Lgs. 198/2021, il legislatore ha previsto che la disciplina di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), n. 1) del D. Lgs. 198/2021 dei termini di pagamento dei prodotti agroalimentari deperibili, da eseguirsi entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di consegna o dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere (ad esempio la data di ricezione della fattura o ancora di emissione della stessa), deve applicarsi anche nel caso di fornitura dei seguenti prodotti:

·         preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione inferiore a 60 giorni;

·         sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;

·         prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

·         tutti i tipi di latte

Nonostante le integrazioni apportate dal legislatore con la L. 51/2021, il D. Lgs. 198/2021, cui le aziende del settore agroalimentare sono state chiamate ad adeguarsi, presenta ancora numerosi punti aperti. Sarà nostra cura diramare con la massima sollecitudine le faq che i competenti ministeri stanno ultimando di predisporre in collaborazione con l’Autorità nazionale di contrasto ICQRF.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Art 19 ter.pdf

01 luglio 2022

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