Decreto Ristori-bis: ampliate le categorie dei soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto

Emergenza Covid-19

l decreto “Ristori-bis” - decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 pubblicato nella G.U. serie generale n. 279 del 9 novembre 2020 e di cui la nostra informativa n. 2086 del 10 novembre u.s. - prevede un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso.

Di seguito alcune delle principali misure introdotte:

Articolo 1- Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

Il decreto Ristori-bis ha ampliato, rispetto a quanto stabilito dal decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n 137, pubblicato nella G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020), la platea dei contribuenti destinatari del contributo a fondo perduto e in alcuni casi, ha innalzato l’ammontare dello stesso contributo. 

Il nuovo Allegato 1 include le categorie di contribuenti che possono beneficiare dei ristori, in precedenza non prese in considerazione.

Il decreto ha previsto:

·         per gli operatori dei settori economici contraddistinti dai codici

o    561030 (gelaterie e pasticcerie),

o    561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti),

o    563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina),

o    551000 (alberghi)

aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto e da uno scenario di gravità elevata (regioni arancioni) o massima (regioni rosse) una maggiorazione del contributo del 50%, passando dal 150 al 200%;

·         l’erogazione nel 2021, nel limite di spesa di 280 milioni, del contributo anche ai soggetti:

o    con sede operativa nei centri commerciali,

o    agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020.

L’indennizzo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di specifica istanza, secondo le modalità e i termini fissati da un provvedimento che dovrà essere pubblicato dalla stessa Agenzia.

Tale ristoro è determinato:

1.    entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 de Dl n. 137/2020 (decreto Ristori) per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al Dl n. 149/2020 (decreto Ristori-bis); 

2.    entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’’articolo 25 del Dl n. 34/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite ai codici non rientranti nell'allegato 1 al Dl n. 149/2020 (decreto Ristori-bis). 

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Articolo 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Il decreto Ristori-bis ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:

·         alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva,

·         dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto,

·         hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020,

·         calcolato secondo le percentuali riportate nell'allegato 2 del decreto e con applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 3 a 11, del decreto Ristori. 

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

11 novembre 2020

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