Decreto Ristori-bis: ampliate le categorie dei soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto
Emergenza Covid-19
l decreto “Ristori-bis” - decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 pubblicato nella G.U. serie generale n. 279 del 9 novembre 2020 e di cui la nostra informativa n. 2086 del 10 novembre u.s. - prevede un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso.
Di seguito alcune delle principali misure introdotte:
Articolo 1- Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
Il decreto Ristori-bis ha ampliato, rispetto a quanto stabilito dal decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n 137, pubblicato nella G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020), la platea dei contribuenti destinatari del contributo a fondo perduto e in alcuni casi, ha innalzato l’ammontare dello stesso contributo.
Il nuovo Allegato 1 include le categorie di contribuenti che possono beneficiare dei ristori, in precedenza non prese in considerazione.
Il decreto ha previsto:
· per gli operatori dei settori economici contraddistinti dai codici
o 561030 (gelaterie e pasticcerie),
o 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti),
o 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina),
o 551000 (alberghi)
aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto e da uno scenario di gravità elevata (regioni arancioni) o massima (regioni rosse) una maggiorazione del contributo del 50%, passando dal 150 al 200%;
· l’erogazione nel 2021, nel limite di spesa di 280 milioni, del contributo anche ai soggetti:
o con sede operativa nei centri commerciali,
o agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020.
L’indennizzo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di specifica istanza, secondo le modalità e i termini fissati da un provvedimento che dovrà essere pubblicato dalla stessa Agenzia.
Tale ristoro è determinato:
1. entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 de Dl n. 137/2020 (decreto Ristori) per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al Dl n. 149/2020 (decreto Ristori-bis);
2. entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’’articolo 25 del Dl n. 34/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite ai codici non rientranti nell'allegato 1 al Dl n. 149/2020 (decreto Ristori-bis).
Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Articolo 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
Il decreto Ristori-bis ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:
· alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva,
· dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto,
· hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020,
· calcolato secondo le percentuali riportate nell'allegato 2 del decreto e con applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 3 a 11, del decreto Ristori.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.