DPCM 3 novembre 2020 e Ordinanza Ministero Salute 4 novembre 2020: misure per il Piemonte

Emergenza Covid-19

Informiamo le Aziende associate che, con riferimento alla nostra precedente informativa n. 20173 di ieri 4 novembre, a seguito delle modifiche in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le norme del DPCM 3 novembre 2020, sia quelle nazionali che valgono per tutta Italia, sia quelle regionali, relative alla zona rossa, entreranno in vigore solo a partire da domani, venerdì 6 novembre.

In base all'ordinanza del Ministero della Salute di ieri – che alleghiamo -, il Piemonte rientra nella c.d. "zona rossa" (la zona con le maggiori restrizioni tra le tre individuate come da schema allegato).

Di seguito il riepilogo delle misure specifiche per tale zona:

·         il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all’interno degli stessi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o di studio, nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, è consentito il transito sul territorio “rosso” qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM;

·         la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;

·         la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;

·         la sospensione dei centri per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche e dell'attività sportiva di base e l'attività motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, nonché l’attività dei centri di riabilitazione e di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

·         la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, fatta eccezione per quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM, tra le quali si segnalano le lavanderie industriali.

DPCM 3 novembre 2020-1.pdf

Ordinanza-Ministero-Salute-4-novembre-2020.pdf

Misure zone gialla arancione e rossa.jpg

05 novembre 2020

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