Modifica del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022

Ufficio studi e ricerche

Informiamo le Aziende associate che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 Dicembre 2021 (G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021) è stata modificata la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del Codice Civile, portandola dallo 0,01% allo 1,25% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

La variazione ha, naturalmente, ripercussioni anche di carattere fiscale. Cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. A tale proposito, si ricorda che, per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il nuovo saggio dello 1,25% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il giorno del versamento tardivo, mentre fino al 31 dicembre 2021 continuerà ad essere applicato il precedente tasso dello 0,01%.

Si rammenta che la variazione del tasso di interesse legale non è automatica; la sua modifica è rimessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno, può procedere alla sua variazione con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre.

10 gennaio 2022

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