Modifiche all'elenco dei codici Ateco ammessi dal DPCM 22 marzo 2020
Emergenza coronavirus
A seguito del confronto con le sigle sindacali nazionali, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un decreto ministeriale che introduce alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Il nuovo elenco di codici ATECO prevede le seguenti variazioni:
Codici ATECO esclusi dal nuovo elenco:
- la fabbricazione di spago, corde, funi e reti (13.94)
- la fabbricazione di articoli in gomma (22.1)
- la fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura (28.3)
- la fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (28.93)
- il commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature (46.69.19).
- alcuni sottocodici relativi alla fabbricazione di carta, di prodotti chimici, di materie plastiche, relativi all’installazione, riparazione e manutenzione di macchine e apparecchiature, e relativi all’ingegneria civile.
Codici ATECO inseriti nel nuovo elenco:
- la fabbricazione di imballaggi in legno (16.24)
- la fabbricazione di vetro cavo (23.13)
- la fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie (25.21)
- la fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (25.92)
- la fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici (27.2)
- la fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l’imballaggio (28.29.30)
- l’attività delle agenzie di lavoro temporaneo (78.2) tali attività sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.
- l'attività dei call center (82.20) limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo.
- altri servizi di sostegno alle imprese (82.99.99) limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Nel caso di azienda che abbia fatto Comunicazione al prefetto per filiera (art. 1 comma 1 lett d)) indicando come soggetto beneficiario unicamente un’altra azienda ora esclusa, suggeriamo di comunicare, a correzione del modello già inviato, la sospensione dell’attività con mail PEC all’ufficio protocollo;
Nel caso di azienda che abbia fatto Comunicazione al prefetto per filiera (art. 1 comma 1 lett d)) indicando come soggetti beneficiari più aziende delle quali alcune e non tutte sono state ora escluse, non deve effettuare comunicazioni. Resta chiaro che può continuare la propria attività di fornitura di beni e servizi per le imprese indicate nella comunicazione fatta e ancora attive.
In allegato il testo del Decreto che modifica l'elenco dei codici Ateco dell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.