Proroga dello stato di emergenza COVID e provvedimenti conseguenti

Emergenza coronavirus

Informiamo le Aziende associate che il 29 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato d’emergenza connesso al COVID-19. Conseguentemente, il Governo ha adottato il DL n. 83/2020 – allegato alla presente, in vigore dal 30 luglio, che estende fino a tale data la vigenza di alcune disposizioni legislative legate allo stato di emergenza.

Il riferimento è, in particolare, a:

·       il DL n. 19/2020 (art. 1, co. 1), che consente l’adozione delle misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanza del Ministro della salute e, nelle more dell’adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a tale momento, mediante provvedimenti urgenti regionali;

·       il DL n. 33/2020 (art. 3, co. 1) che, tra l’altro, contiene misure sulla limitazione della circolazione infra-regionale, interregionale e da e verso l’estero, nonché sui Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l’esercizio delle attività economiche e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento.

Inoltre, nell’allegato 1 del nuovo DL n. 83, è riportato l’elenco di specifiche misure, adottate durante lo stato di emergenza, la cui vigenza è prorogata fino al 15 ottobre 2020. Al riguardo, il DL specifica che le disposizioni non comprese nell’allegato 1 e aventi vigenza connessa o correlata alla precedente scadenza dello stato di emergenza (31 luglio 2020) sono applicabili fino al 31 luglio 2020.

Quanto alle disposizioni indicate nell’allegato 1 del nuovo DL n. 83 di maggiore interesse per le imprese, si segnalano quelle su:

·       la produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020);

·       lo svolgimento delle sedute e riunioni delle associazioni private anche non riconosciute e delle fondazioni, nonché delle società, comprese le cooperative e i consorzi (art. 73 del DL n. 18/2020);

·       l’operatività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica (art. 122, co. 4 del DL n. 18/2020);

·       la sospensione de termini di accertamento e di notifica delle sanzioni per inottemperanza dell’obbligo di fornire dati statistici (art. 81, co. 2 del DL n. 34/2020);

·       il lavoro agile, salvo il diritto al medesimo lavoro agile per i dipendenti del settore privato genitori di un figlio minore di anni 14, diritto che rimane vigente fino al 14 settembre 2020 (art. 81, co. 2 del DL n. 34/2020);

·       il pagamento dei SAL in deroga ai limiti fissati nell'ambito dei contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica e la semplificazione delle procedure per l’adozione degli atti e dei decreti relativi all'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica (art. 232, co. 4 e 5 del DL n. 34/2020).

Il nuovo DL n. 83 dispone che, nelle more delle nuove misure di contenimento e comunque per non oltre 10 giorni dalla sua entrata in vigore, quindi fino al 9 agosto prossimo, continua ad applicarsi il DPCM 14 luglio 2020.

Da ultimo informiamo che sono stati riavviati i tavoli di confronto con il Ministero del lavoro per aggiornare il Protocollo su salute e sicurezza adottato il 14 marzo e integrato il 24 aprile scorso e che cesserà la propria validità al termine dello stato di emergenza.  

DL proroga scadenze Covid.pdf

03 agosto 2020

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