Imprese energivore 2024
Accesso alle agevolazioni
L’ARERA ha pubblicato un documento di consultazione relativo alle procedure per l’iscrizione nell’elenco delle imprese energivore per l’anno 2024 che consente alle imprese stesse di valutare le proprie condizioni, predisporre i documenti e raccogliere i dati necessari.
Tale consultazione terminerà l’11 dicembre 2023, a seguito della quale verrà approvata una delibera specifica.
Con decorrenza 2024 la Commissione Europea ha modificato i criteri di ammissione all’elenco delle imprese energivore e l’entità delle agevolazioni con preclusione dell’accesso ad alcune imprese che ad oggi hanno fruito di dette agevolazioni.
Il consumo 2022 di energia elettrica deve risultare non inferiore a 1 milione di chilowattora e il codice NACE dell’impresa risulta nell’allegato 1 – comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, che qui si trasmette.
In alternativa il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa al 2022 deve risultare nei settori dell’Allegato 3 alle linee guida CE ovvero dell’allegato 5 alle linee guida CE con indice VAL non inferiore al 20%.
Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute ad effettuare la diagnosi energetica e ad adottare una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni della diagnosi energetica qualora il tempo di ammortamento degli investimenti non superi i tre anni ed il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, nel rispetto di alcuni vincoli fissati dal Decreto.
Cambiano le classi di agevolazione, la norma prevede, per ogni impresa, un valore minimo di contribuzione pari al prodotto tra 0,50 €/MWh per l’energia elettrica prelevata dalla rate pubblica.
Ogni impresa, all’atto dell’iscrizione all’elenco, potrà optare tra l’applicazione della componente tariffaria Asos ridotta oppure il pagamento diretto del contributo minimo dovuto, determinato in termini di percentuale del VAL.
Sempre all’atto dell’iscrizione, le imprese dovranno dichiarare di essere titolari di una diagnosi energetica conforme all’allegato del Decreto Legislativo 102/2014 comunicato formalmente all’ENEA.
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