Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica
Anno 2024
Il Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2023, in attesa di pubblicazione, ridefinisce, all’art.3 (Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica), le agevolazioni spettanti alle imprese energivore dall’anno 2024, sulle componenti tariffarie a sostegno delle fonti rinnovabili, le cosiddette parti Asos.
Anche se il decreto non è in Gazzetta Ufficiale, si evidenzia che ARERA ha già deliberato considerandone i contenuti.
Sino al 2023 il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017 ha costituito la norma di riferimento.
La nuova norma, nei suoi aspetti e contenuti generali, recepisce quanto previsto a livello europeo dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, sugli Aiuti di Stato.
Evidenziamo qui le principali modifiche, che porteranno sia a una rettifica quantitativa delle agevolazioni sia a una ridefinizione del perimetro delle imprese che potranno accedere a tali agevolazione a decorrere dal 2024.
Due elementi si ritengono di rilevanza maggiore rispetto ad altri: |
L’effetto di tale modifica comporterà
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2. Cambia l’entità delle agevolazioni (che vanno comunque a ridurre le componenti tariffarie Asos). L’effetto, diverso per ogni impresa, comporterà una variazione dell’entità delle agevolazioni, in generale in aumento rispetto allo scenario attuale. |
Come detto, ARERA ha pubblicato la delibera n. 434/2023 con la quale sospende l’apertura del portale energivori, prevista per il 30 settembre 2023, e avvia un procedimento per la ridefinizione delle regola attuative relative al nuovo scenario.
Condizioni per l’accesso alle agevolazioni per l’anno 2024
Possono accedere all’elenco delle imprese energivore le imprese che abbiano registrato un consumo annuo di energia elettrica nel 2022 non inferiore a 1 GWh e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- pur non operando in alcuno dei settori di cui all’allegato 1, sono state iscritte negli elenchi delle imprese energivore relativi al 2022 e/o 2023, avendo rispettato uno dei seguenti requisiti, previsti dal Decreto 21 dicembre 2017:
- risultavano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
- risultavano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non inferiore al 20%;
(dove per Linee guida CE si intende la Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione europea).
Dunque se il consumo 2022 di energia elettrica è risultato non inferiore a 1 milione di chilowattora e il codice NACE dell’impresa risulta nell’allegato 1 comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 (che si allega), l’impresa accede alle agevolazioni, altrimenti, se è risultata energivora nel 2023 ma il suo codice NACE non è nell’allegato 1, può accedere solo se rispetta una delle due condizioni previste alla precedente lettera b).
A titolo esemplificativo, un’impresa del settore 610 (Taglio e piallatura del legno) inclusa per il periodo sino al 2023, dal 2024 non sarebbe ammessa poiché tale codice non è presente nel nuovo elenco, ma potrebbe rientrare poiché il codice 610 era incluso nelle linee guida 2014/C 200/01.
Entità delle agevolazioni
Il Decreto, recependo la citata comunicazione 2022/C 80/01, prevede 3 scaglioni ai quali le imprese potranno essere assegnate in base al codice NACE.
- Le imprese dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione saranno gravate dal minor valore tra il 15% delle componenti Asos e lo 0,5% del proprio VAL.
- Le imprese dei settori a rischio di rilocalizzazione saranno gravate dal minor valore tra il 25% delle componenti Asos e l’1% del proprio VAL.
- Le altre imprese ammesse saranno gravate dal minor valore tra il 35% delle componenti Asos e l’1,5% del proprio VAL; per questa casistica tali quote andranno ad aumentare con gradualità nel 2027 e nel 2028.
Sarà ARERA a definire puntualmente i valori e le modalità applicative, fornendo le indicazioni operative a CSEA come d’altra parte è già avvenuto in occasione del precedente intervento normativo, con il Decreto 21 dicembre 2017 che ha espletato ed espleta i suoi effetti sino alla fine del 2023.
Condizioni imposte alle imprese beneficiarie
Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica e sono inoltre tenute
- Ad attuare le raccomandazioni della diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- a ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio.
- Ad investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, nel rispetto di alcuni vincoli fissati dal Decreto.
Conclusioni
Sino a tutto il 2023 si procede con le attuali norme.
Dal 2024 le agevolazioni saranno accessibili da parte di imprese energivore con consumi non inferiori a 1 GWh/anno nell’anno n-2, le cui attività prevalenti siano nell’elenco di cui all’allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione Europea, ovvero rispettino le altre condizioni previste dal decreto.
Per tutti gli aspetti, e i particolare per quelli non menzionati nella presente nota, si rinvia al decreto una volta che esso sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In allegato l’Allegato 1 alla Comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione Europea.