Accertamento e riscossione - Le novità introdotte con il DL Sostegni

Emergenza Covid-19

Informiamo le Aziende associate che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – allegato alla presente - recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal D.L. 41/2021 in materia di accertamento e riscossione.

Proroga del versamento delle cartelle esattoriali (art. 4, co.1, lett. a)

L’art. 4 del D.L. Sostegni prevede la proroga sino al 30 aprile 2021, del termine finale del periodo di sospensione (che parte dal’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
  • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali;
  • nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

 I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2021. Entro tale data può eventualmente essere richiesta la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Proroga dei termini delle definizioni agevolate (art. 4, co.1, lett. b)

Viene prorogato ulteriormente il termine (scaduto il 1° marzo 2021) per il pagamento delle definizioni agevolate della “rottamazione-ter”, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, e del “saldo e stralcio” (cfr. l’art. 68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. “Decreto Cura Italia”).

In particolare, ai fini di tale definizione agevolata, le rate scadute nell’anno 2020 possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021; le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021.

In ogni caso, il versamento effettuato entro cinque giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.

Pagamenti delle P.A. per importi superiori a 5.000 euro (art. 4, co.3) 

Viene prorogata (dall’8 marzo 2020) fino al 30 aprile 2021, la sospensione delle verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art. 48bis del DPR 602/1973).

Annullamento delle cartelle fino a 5.000 euro relative al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2010 (art.4, co.4-6)

Viene previsto l’annullamento automatico dei debiti relativi a cartelle di pagamento di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, ivi compreso il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010.

Il beneficio è riservato ai soggetti (persone fisiche e non) con reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nel periodo d’imposta 2019, fino a 30.000 euro.

L’annullamento riguarda anche le cartelle esattoriali che accedono alla cd. “rottamazione-ter”.

Le modalità e le date relative all’annullamento verranno stabilite da un successivo Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Sostegni.

Definizione degli atti di accertamento relativi agli “avvisi bonari” (art. 5, co.1-11)

L’art. 5 del D.L. Sostegni ha previsto una definizione agevolata degli “avvisi bonari” a seguito di controlli automatici (di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/1973 – imposte sui redditi e art.54-bis del DPR 633/1972 – IVA).

In particolare, la definizione opera per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici:

  • elaborati entro il 31 dicembre 2020, e non inviati al contribuente a causa della sospensione, relativi alle dichiarazioni delle imposte sui redditi ed IVA del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. La notifica della definizione avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022;
  • da elaborare entro il 31 dicembre 2021, in relazione alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La definizione agevolata è riservata ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2020.

Inoltre, viene prevista la proroga di un anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento derivanti dagli “avvisi bonari” ai fini delle imposte sui redditi, in relazione alle sole dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019. In tale ipotesi, quindi, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle è pari a quattro anni (invece dei tre anni ordinari), conseguentemente la notifica è eseguita entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Le modalità attuative della definizione agevolata verranno individuate con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sulle ultime misure in tema di riscossione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ riepilogative sui termini di pagamento e sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento.

DL n. 41 22.3.2021-1.pdf

02 aprile 2021

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