Accertamento e riscossione - Stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Fisco
Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11/E del 24 settembre 2021 – allegata alla presente - con cui ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla norma contenuta nel Decreto Sostegni sullo stralcio dei carichi fino a 5.000 euro.
I commi da 4 a 9 dell’art. 4 del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) hanno introdotto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi, per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Successivamente con Decreto MEF del 14 luglio 2021 è stata data attuazione all’art. 4 del Decreto Sostegni, stabilendo che alla data del 31 ottobre 2021 saranno annullati i debiti per chi possiede i requisiti reddituali di cui all’art. 4, comma 4, del DL Sostegni.
Con la circolare 11/E in commento l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi, anche alla luce del D.M. 14 luglio 2021.
L’Amministrazione, richiamando la relazione di accompagnamento al Decreto Sostegni, precisa che rientrano nell’agevolazione i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti esclusi per espressa previsione normativa.
Si precisa, inoltre, che il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa.
Un altro importante chiarimento riguarda il richiamo ai debiti di importo «residuo» alla data del 23 marzo 2021.
L’Agenzia precisa che tale riferimento temporale consente di far rientrare nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.
Infine, nella circolare in commento si ricorda che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio, è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere oggetto di stralcio.