Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino

Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio consente, per il periodo di imposta 2023, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

La norma ricalca in gran parte quella prevista, in passato, dall’art. 7 commi 9-14 della L. 488/99 (Legge finanziaria 2000).

In particolare, l'art. 1, comma 78 della Legge 213/2023 prevede la facoltà per i soggetti OIC Adopter, di adeguare le risultanze contabili delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del TUIR alla consistenza fisica, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 e, quindi, il 2023 per i soggetti solari.

Operativamente, l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può essere effettuato mediante:

  • l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi,
  • l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, l'adeguamento dà luogo al pagamento di diverse imposte.

L’adeguamento mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi, comporta il pagamento:

  • dell’IVA determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale (aliquota media IVA 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione);
  • di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’IRES e IRAP in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate al punto 1. ed il valore eliminato ((valore eliminato x coefficiente di maggiorazione) - valore eliminato) x 18%.

L’aliquota media IVA verrebbe determinata – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

  • l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
  • il volume d’affari dichiarato.

L’adeguamento mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse, comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’IRES e IRAP in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto. La C.M. 1° giugno 2000 n. 115 chiarisce che l'iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse. Non è, invece,  consentita l'iscrizione (correzione in aumento) di valori precedentemente sottostimati, che configura una mera rivalutazione.

In ogni caso, l’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (cioè, nei modelli REDDITI e IRAP 2024).

Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonchè delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere: in pratica, come chiarito dalla C.M. n. 115/2000 (§ 8), il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali relative al 2023 non determina l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative (quali, ad esempio, quelle per l’irregolare tenuta delle scritture contabili o la presentazione di dichiarazione infedele, ecc.).

I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti (e, dunque, al 2022 o ad anni anteriori).

L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.

18 gennaio 2024

Condividi