Aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito del conflitto in Ucraina: approvazione nuovo Quadro Temporaneo di crisi

Credito e agevolazioni

La Commissione europea ha adottato un nuovo Quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina che sostituisce il precedente, adottato il 23 marzo 2022 e successivamente modificato – si veda in proposito la nostra comunicazione n. 3335 del 25 marzo 2022.

La Commissione europea applica le disposizioni contenute nel nuovo Quadro a tutte le misure di aiuto notificate a decorrere dal 28 ottobre 2022 (data di applicazione del nuovo Quadro) e comunque anche alle misure notificate prima di tale data.

Di seguito sono evidenziate le sezioni del Quadro temporaneo di crisi e le novità di maggiore interesse per le imprese associate:

2.1 “Aiuti di importo limitato”

La Commissione consente agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dalla crisi, con il tetto fissato a 2 milioni di euro per impresa (precedentemente era stato fissato a 500.000€) per tutti i settori, esclusa pesca ed agricoltura. L’aiuto può essere concesso in qualsiasi forma (agevolazioni fiscali, sovvenzioni dirette, garanzie, prestiti ..). L’aiuto deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2.2 “Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie e 2.3 “Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati”

Sono riconfermate le condizioni sulla cui base l’aiuto sarà considerato dalla Commissione europea compatibile con il Mercato interno. L’aiuto deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2.4 “Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica”

Viene introdotta la possibilità di accordare il sostegno sulla base del consumo energetico (gas naturale, energia elettrica, riscaldamento/raffreddamento prodotti direttamente da gas naturale e da energia elettrica) attuale o storico delle imprese beneficiarie. Ne discende un aggiornamento della formula per il calcolo del costo massimo ammissibile dove il quantitativo acquistato dai fornitori e consumato dall’impresa beneficiaria può essere determinato dallo Stato membro in relazione al periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2023 (consumo attuale) oppure tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (consumo storico). Viene rivisto anche il coefficiente di prezzo applicato secondo cui la variazione del prezzo per unità consumata tra il periodo “ammissibile” e il periodo di “riferimento” è stabilita in una volta e mezzo. A partire dal 1° settembre 2022, il quantitativo acquistato non può superare il 70% del consumo del beneficiario rispetto allo stesso periodo del 2021.

Viene aggiornato anche l’importo complessivo degli aiuti per beneficiario che non deve superare il 50% dei costi ammissibili e i 4 milioni di euro (nel precedente Quadro si parlava del 30% e di 2 milioni di euro).

Viene prevista la cumulabilità degli aiuti, nel rispetto dei suddetti massimali per impresa, con gli aiuti previsti nella sezione 2.1 “Aiuti di importo limitato”. L’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023, con possibilità di deroga – a determinate condizioni - al 31 marzo 2024 qualora lo Stato membro decida di non sfruttare la possibilità di concedere un anticipo dell’aiuto al beneficiario.

2.5 Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile

Continuano ad essere ammissibili gli aiuti con le seguenti finalità:

·         produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (o da altri tipi di impianti solari e da impianti eolici)

·         produzione di energia geotermica

·         stoccaggio di energia elettrica o termica

·         produzione di calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore

·         produzione di idrogeno rinnovabile

·         produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui

Viene introdotta la compatibilità degli aiuti per aumentare la capacità massima degli impianti esistenti senza effettuare ulteriori investimenti, alle condizioni stabilite nel nuovo Quadro temporaneo.

2.6 Aiuti per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale

Continuano ad essere ammissibili gli aiuti volti ad agevolare gli investimenti nella decarbonizzazione delle attività industriali, in particolare mediante l’elettrificazione e le tecnologie che utilizzano l’idrogeno rinnovabile e quello elettrolitico.

2.7 Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica

Viene introdotta la possibilità di ritenere compatibili con il Mercato interno gli aiuti tesi a conseguire una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica (spostamento o rinuncia al consumo di energia, accumulo da parte del cliente per ridurre il consumo durante le fasce orarie di picco), in linea con gli art. 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/1854.

Per le sezioni 2.1, 2.2 e 2.3, gli aiuti concessi a norma delle del precedente Quadro (ossia fino al 27 ottobre 2022) non potranno superare i massimali di aiuti previsti dal nuovo Quadro. Per la sezione 2.4, gli aiuti concessi prima del 27 ottobre e e quelli concessi dopo tale data non possono superare i limiti previsti dal nuovo Quadro per lo stesso periodo ammissibile. Per le sezioni 2.5 e 2.6, gli aiuti concessi prima del 27 ottobre non possono essere cumulati con gli aiuti concessi successivamente a tale data se coprono gli stessi costi ammissibili.

In tutti gli altri casi, saranno applicate le norme stabilite nel Quadro temporaneo di crisi in vigore al momento della concessione dell’aiuto.

Alleghiamo alla presente il testo del nuovo quadro temporaneo degli aiuti, e ricordiamo che l’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Nuovo Quadro temporaneo Aiuti.pdf

07 novembre 2022

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