Approvato il DL Bollette dal CdM del 18 febbraio 2026
DL Bollette
È stato approvato dal Consiglio dei ministri il 18 febbraio, il DL Bollette che introduce un pacchetto di interventi di forte impatto per l’intero settore energetico. Il provvedimento affronta in modo articolato il tema del caro-energia, introducendo misure che coinvolgono famiglie, imprese e l’intero sistema elettrico e gas.
L’articolo 1 introduce un rafforzamento significativo del sostegno alle famiglie più fragili. In particolare, è previsto un contributo aggiuntivo di 115 euro annui sulla bolletta elettrica per circa 2,7 milioni di nuclei familiari vulnerabili che già beneficiano del bonus sociale pari a 200 euro annui. Il beneficio complessivo sale così a 315 euro all’anno, un importo che copre circa la metà del costo medio annuo della bolletta elettrica.
Accanto a questa misura, il decreto prevede un ulteriore intervento rivolto a circa 4,5 milioni di famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro che non rientrano nel perimetro del bonus sociale. Per questi soggetti è previsto un contributo fino a 60 euro sulla bolletta elettrica, riconosciuto però su base volontaria dai venditori. Il contributo copre i costi di acquisto dell’energia relativi al primo bimestre utile dell’anno ed è subordinato a un’attestazione che potrà essere utilizzata anche a fini commerciali.
Sul fronte delle imprese, una delle principali novità riguarda, nella previsione dell’articolo 3, l’incremento di due punti percentuali dell’aliquota Irap applicata alle imprese appartenenti ad alcuni comparti del settore energetico. La maggiorazione, valida per due esercizi, interessa le aziende la cui attività prevalente rientra nei codici Ateco relativi ad attività estrattive, manifatturiere e alla produzione di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.
Le risorse così raccolte finanzieranno un contributo sulla bolletta elettrica per tutte le imprese: 431 milioni di euro nel 2026, 500 milioni nel 2027 e 68 milioni nel 2028. In termini unitari, il beneficio si traduce in uno sconto di 3,4 euro/MWh per il 2026, 4 euro/MWh per il 2027 e 0,54 euro/MWh per il 2028.
A questo intervento si aggiunge un ulteriore contributo, pari a 850 milioni di euro complessivi, destinato alle imprese e corrispondente a uno sconto di 6,8 euro/MWh. Tale beneficio deriva – ed è questa un’altra novità – dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema versati dai venditori alle imprese distributrici di energia elettrica, come previsto dall’articolo 2, commi 7 e 8.
Sempre all’articolo 2 trova spazio lo spalma-incentivi volontario, che riguarda gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW beneficiari dei Conti Energia, con scadenza a partire dal 1° gennaio 2029. I titolari di tali impianti possono aderire entro maggio a un meccanismo che prevede, in cambio di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre del 2026 e nel 2027, un’estensione della durata dell’incentivo rispettivamente di tre o sei mesi. La misura contribuisce alla riduzione della componente Asos nel biennio 2026-2027.
Per gli stessi impianti, entro un limite massimo di 10 GW, è inoltre prevista la possibilità di aderire entro settembre a un secondo meccanismo che consente, a fronte dell’uscita dai Conti Energia e dell’impegno al repowering, di partecipare a strumenti di supporto per la capacità corrispondente all’incremento di potenza. L’eventuale potenza residua oltre i 10 GW sarà assegnata tramite una procedura competitiva gestita dal Gse, da svolgersi entro il 30 giugno 2027.
All’articolo 4 il decreto introduce le norme di “disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas”. In questo ambito viene promossa la diffusione dei Power Purchase Agreement (Ppa) tra le Pmi, attraverso un incentivo all’aggregazione della domanda che coinvolge associazioni di categoria, aggregatori territoriali e l’Acquirente Unico. In tale contesto, il Gse assume il ruolo di garante di ultima istanza per i soggetti qualificati. Sempre all’articolo 4 è prevista la promozione della contrattualizzazione delle fonti rinnovabili giunte a fine incentivazione, a prezzi calmierati, all’interno del servizio di aggregazione svolto da Acquirente Unico tramite la bacheca Ppa. È riconosciuta una premialità pari al 15% della differenza tra il prezzo medio annuo ponderato del mercato spot nella zona dell’impianto e il prezzo riconosciuto dal servizio di aggregazione.
Tra gli ulteriori interventi a favore delle imprese, l’articolo 9 prevede la vendita del gas stoccato dal Gse e da Snam, con conseguente riduzione degli oneri gas e di altre componenti tariffarie per tutte le imprese con consumi superiori a 80 mila metri cubi annui, restando però da chiarire il trattamento della relativa minusvalenza.
L’articolo 11 introduce inoltre una semplificazione della Gas release, finalizzata ad aumentare i volumi di gas estratti sul territorio nazionale e offerti a prezzi calmierati ai clienti industriali. Nello stesso articolo sono previste specifiche misure di tutela per i settori industriali ad alta intensità energetica (Hard to Abate) nell’approvvigionamento di biometano, con l’obiettivo di favorire la decarbonizzazione dei consumi e ridurre i costi legati all’ETS. Sempre in questo ambito, all’Arera viene attribuito il compito di definire un quadro preliminare di criteri e principi per l’accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio della CO₂.
All’Art.6 vi è la riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da impianti termoelettrici attraverso il rimborso, nei limiti del valore ETS, del costo del gas utilizzato per la generazione. Proprio per la sua natura, questa misura è esplicitamente sottoposta a notifica alla Commissione europea. Non richiede invece notifica il rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la produzione elettrica. L’Arera dovrà adottare uno o più provvedimenti per valutare le condotte di trattenimento economico della capacità da parte degli operatori, stabilendo che solo i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione possano giustificare offerte superiori al costo marginale, in linea con le linee guida dell’Agenzia europea dei regolatori dell’energia del 18 dicembre 2024.
All’articolo 5 è prevista la riduzione degli oneri generali per gli impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas. Per quanto riguarda tutti i consumatori gas e gli utenti dei sistemi elettrico e gas, l’articolo 10 introduce una misura volta a eliminare lo spread Ttf-Psv. Ciò avviene tramite un servizio di liquidità del gas, pensato per evitare l’accumulo di costi di trasporto legati all’attraversamento di altri Paesi (cd effetto pancaking). Il meccanismo opera entro un tetto massimo di spesa di 200 milioni di euro, finanziati con i proventi della vendita del gas stoccato di Gse e Snam.
L’articolo 8 affronta invece il tema dei data center, prevedendo una semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative mediante un procedimento unico, affidato all’autorità competente per l’autorizzazione integrata ambientale: fino a 300 MW la competenza è regionale (con possibile delega alle Province), oltre i 300 MW è del Mase.
L’articolo 7 interviene sulla saturazione virtuale della rete di trasmissione e distribuzione. Viene garantita la connessione alla rete per gli impianti già autorizzati o abilitati, mentre per le altre richieste sono previste procedure periodiche che assegnano slot di capacità disponibile. Sul tema del pregresso, Terna terrà conto sia dei progetti già in possesso del nulla osta alla connessione sia di quelli che hanno ottenuto la Via o un parere positivo di compatibilità ambientale.