Assegno unico e universale per i figli a carico

Spettanza delle detrazioni relativamente ai redditi da lavoro dipendente per l'anno 2022

Con il D.Lgs. n. 230 del 21 dicembre 2021, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della L. 46/2021, è stato istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico.
Si tratta di un beneficio economico che verrà erogato dall’INPS a decorrere dal 1° marzo 2022, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE).
L’assegno unico e universale andrà a sostituire, tra le varie misure, le detrazioni d’imposta per i figli a carico.

I beneficiari dell’assegno unico e universale (art. 2 del D.Lgs. 230/2021) sono i seguenti:

  • figli a carico fino a 18 anni di età (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
  • figli maggiorenni a carico fino al compimento dei 21 anni  di  età,  se il figlio in alternativa:
    • frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 
    • svolge un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 
    • è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 
    •  svolge il servizio civile universale; 
  • Figli con disabilità a carico, senza limiti di età. 

Resta, invece, confermato l’impianto delle detrazioni per carichi di famiglia per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari o superiore ai 21 anni.

A seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico il D.Lgs. 230/2021 ha modificato l’articolo 12 del TUIR che, nella sua versione attuale:

  • riconosce la detrazione teorica di 950 euro per ogni figlio di età pari o superiore a 21 anni;
  • non prevede più, in quanto abrogate:
    • le maggiorazioni delle detrazioni per i figli fino a 3 anni;
    • le maggiorazioni delle detrazioni per i figli portatori di handicap;
    • le maggiorazioni per famiglie numerose.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, le detrazioni per figli a carico continuano ad essere riconosciute secondo le regole ad oggi vigenti.


A partire da gennaio 2012, come previsto dal D.L. 70/2011, i lavoratori dipendenti e pensionati non devono più comunicare ogni anno al proprio sostituto d’imposta i dati relativi alle persone per le quali richiedono l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. La dichiarazione, quindi, viene presentata solamente all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro se il contribuente ha familiari a carico o, successivamente, al verificarsi di ogni evento che rileva ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Si ricorda, inoltre, che l’obbligo di presentare al sostituto d’imposta la dichiarazione di spettanza delle detrazioni non sussiste con riferimento alle detrazioni Irpef per redditi da lavoro dipendente (o da pensione) in quanto essa viene attribuita direttamente dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo possesso.

21 febbraio 2022

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