Auto elettriche ai dipendenti – tassati i rimborsi per la ricarica

Fisco

Informiamo le Aziende associate che l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 421 del 25 agosto 2023 – che alleghiamo, ha chiarito che i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, per le spese di energia elettrica finalizzate alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, non rientrando, infatti, nelle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito stabilite dall’articolo 51 del Tuir.

Nel caso di specie una società che assegna ai propri dipendenti autovetture in uso promiscuo, a trazione integralmente elettrica o ibrida, intende riconoscere agli stessi il rimborso delle spese sostenute per la ricarica elettrica del veicolo effettuata presso la propria abitazione.
La società, in particolare, ritiene che tali spese debbano essere escluse da imposizione fiscale (ex articolo 51, comma 4 lettera a), del Tuir) se rimborsate dall'azienda, in quanto costituiscono anticipazione per conto del datore di lavoro.

Inoltre, a parere dell'istante, anche gli oneri sostenuti dagli assegnatari per il costo delle infrastrutture (ad esempio wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco), se rimborsati dall'azienda, devono essere esclusi da tassazione.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che il richiamato articolo 51 sancisce il ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ammette che la stessa disposizione individua, tuttavia, specifiche deroghe a tale principio, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

Il comma 4, lettera a), dell’articolo 51, nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti prevede, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.

Da ultimo, la legge di bilancio 2020, ha modificato la citata lettera a), con l’obiettivo di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti, confermando la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica degli stessi.

Per quanto riguarda i rimborsi degli oneri sostenuti dagli assegnatari in relazione ai costi di acquisto e installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica, eccetera) l’Amministrazione richiama la circolare n. 326 del 1997, nella quale, tra l’altro, è stato chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo) che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Per quanto riguarda il consumo di energia, si evidenzia che lo stesso non rientra tra i beni e i servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. fringe benefit) ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal datore di lavoro.

Al  riguardo  si  evidenzia  che,  in  generale,  le  somme  che  il  datore  di  lavoro  corrisponde  al  lavoratore  a  titolo  di  rimborso  spese  costituiscono reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l’acquisto di beni strumentali di modico valore (par. 2.1 della Circolare 326/1997) e fatte salve specifiche deroghe di cui all’articolo 51, comma 5 del Tuir per il rimborso analitico delle spese di trasferta.

Tanto premesso, l’Agenzia conferma l’assoggettabilità a tassazione, come redditi di lavoro dipendente, sia per i rimborsi delle spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, sia quelli per i costi sostenuti in relazione all’installazione delle infrastrutture propedeutiche al funzionamento degli stessi autoveicoli.

Risposta AdE n. 421_2023.pdf

28 settembre 2023

Condividi