Autorizzazione Commissione Europea relativa all'allungamento dei finanziamenti e relative garanzie previsti dal Decreto Sostegni-bis

Emergenza Covid-19

Facciamo seguito alla nostra informativa n. 2646 del 26 maggio 2021 per informare che la Commissione Europea con comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021, in riferimento alla misura di aiuto SA.63597 - “Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI – Amendment to the scheme SA.56966 as already amended by SA.57625 and SA.59655”, ha autorizzato i regimi di aiuto relativi alle garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. Decreto Sostegni-bis). 

Come noto, l’articolo 13 del Decreto Sostegni-Bis prevede l’allungamento da 6 a 10 anni dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE, erogati secondo quanto previsto dal Decreto Legge 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) nell’ambito delle misure di sostegno alla liquidità delle imprese messe in atto in ragione dell’emergenza Covid-19.
La possibilità di allungamento della durata riguarda sia i nuovi finanziamenti, sia i finanziamenti già concessi. Con specifico riguardo al Fondo di Garanzia per le PMI, il suddetto articolo 13 prevede, per le nuove operazioni, che la percentuale di copertura della garanzia del Fondo venga ridotta dal 90% all’80%. Le percentuali di copertura di SACE restano invece quelle originariamente previste dal DL Liquidità.

Per entrambi gli strumenti, l’allungamento della durata comporterà un aumento dei premi di garanzia ai sensi di quanto disposto dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato della Commissione europea (cd. Temporary Framework); tuttavia, per le coperture concesse dal Fondo e per quelle concesse da Sace alle midcap per importi garantiti fino a 5 milioni, l’accesso alla garanzia resterà gratuito per le imprese e l’ammontare del premio di garanzia sarà considerato un aiuto alle imprese a valere sul plafond della sezione 3.1 del Temporary Framework.

L’efficacia delle disposizioni del Decreto Sostegni-bis era soggetta all’autorizzazione della Commissione europea che ha adottato, con la comunicazione di cui sopra, le seguenti decisioni:

·         è stata autorizzata la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure previste dall’art. 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis, e dall’art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (cd. Decreto Liquidità);

·         è stata autorizzata la possibilità per le imprese di richiedere alle banche l’allungamento fino a un massimo di 8 anni della durata dei finanziamenti in essere già garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE, ferme restando le percentuali di copertura originariamente previste. L’estensione della durata a 10 anni, attualmente prevista dal Decreto Sostegni-bis, è stata ritenuta dalla Commissione incompatibile con il Temporary Framework. Confindustria sta lavorando affinché tale limite sia innalzato in occasione delle prossime modifiche che saranno apportate al Temporary Framework;

·         è previsto anche che i nuovi finanziamenti, concessi successivamente al 1° luglio 2021, per usufruire del regime di aiuto previsto dal Temporary Framework ed essere quindi coperti dalle garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI e di SACE, potranno avere una durata massima di 8 anni. Si ricorda che, in base a quanto previsto dal Decreto Sostegni-bis, la copertura del Fondo relativa a tali finanziamenti sarà pari all’80% (non più al 90%), mentre restano ferme le coperture originariamente previste per la Garanzia di SACE;

·         a seguito delle modifiche sopra esposte, sono stati previsti nuovi premi di garanzia per le nuove garanzie che saranno concesse a partire dal 1° luglio 2021 ai sensi della sezione 3.2 del Temporary Framework e per gli allungamenti di durata delle garanzie già concesse. In proposito, si ricorda che la garanzia del Fondo resta gratuita e i premi sono esclusivamente teorici e inquadrabili nell’ambito degli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework, mentre per la garanzia di SACE il premio non costituisce aiuto e deve essere corrisposto dall’impresa beneficiaria. 

Il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato una nuova Circolare, la n.6 del 2021 (in allegato), che riassume i contenuti della decisione della Commissione relativa alle modifiche dell’operatività dello stesso Fondo e riporta le tabelle contenenti i nuovi premi teorici di garanzia. In particolare, la circolare 6/2021 stabilisce che le nuove disposizioni saranno applicate alle richieste di ammissione alla garanzia diretta del fondo presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021.

La predetta circolare, inoltre, sottolinea anche che l’estensione della durata massima a 8 anni è prevista altresì per le misure previste dall’art. 13, comma 1, lettere d), e) e n) del Decreto Liquidità (relative alle coperture sulle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo da parte dei Confidi e alle rinegoziazioni dei finanziamenti in essere con apporto di nuova finanza), che non erano state modificate dal Dl Sostegni Bis e per le quali le percentuali di copertura restano invariate.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.

Circolare Fondo Garanzia 30.6.2021.pdf

Allungamento dei finanziamenti garantiti ai sensi dell'art. 13 del DL Sostegni Bis - Autorizzazione Commissione Europea.pdf

01 luglio 2021

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