Autotrasporto: Gasolio autotrazione - Recupero accise II trimestre 2023

Fisco

Informiamo le Aziende associate che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’allegata nota n. 354468 del 26 giugno 2023, comunica che è disponibile sul proprio sito (www.adm.gov.it – Accise - Energie e Alcoli – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione II trimestre 2023) il software aggiornato per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni per l'ammissione alla fruizione del beneficio.

I dettagli per la compilazione della dichiarazione sono reperibili nel "manuale utente" pubblicato sul sito delle Dogane insieme al software.

L'istanza deve essere presentata, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2023entro il 31 luglio p.v..

In alternativa essa può anche essere trasmessa per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; in tal caso non è richiesta la presentazione della copia cartacea presso gli uffici delle Dogane.

Ricordiamo che con la Nota informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023 per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, l’art. 1-bis del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, introdotto dalla L. 10 marzo 2023, n. 23, di conversione, ha esteso il rimborso in oggetto anche alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218 che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI”.

In merito all'agevolazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenzia quanto segue.

Ammontare del beneficio

L'entità del beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 e del Punto 4-bis dell’allegata Tabella A.

Beneficiari
Il beneficio sopra descritto spetta per:

A.    l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

·         persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

·         persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

·         imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

 
B.    l’attività di trasporto persone svolta da:

·         enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;

·         imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

·         imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;

·         imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

 
C.    l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico


D. l’attività di trasporto di persone svolta da imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, trasporto turistico mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n 218

Fattispecie escluse dall'agevolazione – precisazione

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i soggetti di cui ai punti A e B del paragrafo precedente (“trasporto di merci o di persone”), sono esclusi dall'agevolazione i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. 
In proposito, sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea. Per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

Per i soggetti di cui al punto D del paragrafo precedente (“trasporto turistico di persone”) sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal punto 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 5 o inferiore.

L’Agenzia sottolinea ancora che la suddetta limitazione riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci e persone (non l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico).

Modalità di fruizione del beneficio

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 luglio 2023.
Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24. Il codice tributo da indicare sul modello F24 per la compensazione del credito è il 6740.

Si fa presente che, a partire dal 1° giugno 2017, i soggetti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per compensare tale credito, come evidenziato nella tabella n. 2 della Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017. 

L'Agenzia rammenta che le imprese potranno utilizzare in compensazione il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al I trimestre 2023 entro il 31 dicembre 2024.

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro il suddetto termine, le imprese dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2025 agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.

L'Agenzia delle Dogane evidenzia, inoltre, che, a partire dai crediti riconosciuti per i consumi effettuati a decorrere dall'anno 2012, non trova applicazione il limite annuale di 250.000 euro, quale soglia massima per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "quadro RU" del modello di dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Dogane ricorda che gli esercenti l'attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture d'acquisto. 

Inoltre, per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7 giugno 2018.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punto ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, nel caso in cui l'impresa venga ammessa alla fruizione dei benefici in argomento, sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si applica l'art. 75 del predetto D.P.R. 455/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Precisazioni sulle modalità di compilazione del Quadro A-1 

L’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A‐1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

Precisazioni sulle modalità di compilazione del Quadro A-2 (solo per il trasporto turistico di persone)

A rivisitazione di quanto indicato nella nota informativa prot. n. 210945/RU del 20 aprile 2023, l’esercente attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218, compila il Quadro A-2 appositamente dedicato all’inserimento dei dati afferenti i consumi di gasolio effettuati dagli autobus sopra identificati, di categoria euro 6 ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Nota Agenzia Dogane 20.4.2023-1.pdf

30 giugno 2023

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