Autotrasporto: rimborso accise gasolio 1° dicembre - 31 dicembre 2022

Fisco

Informiamo le Aziende associate che con l’allegata nota del 22 dicembre 2022, prot.  598868/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che, a seguito dell’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante per effetto del DL 176/2022, modificato dal DL 179/2022, riprende efficacia dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 il beneficio fiscale per gli esercenti determinate attività trasporto di merci e di persone.

Il ripristino della misura è dovuto al fatto che l’aliquota normale sul gasolio usato come carburante vigente nel suddetto periodo (euro 467,40 per mille litri) torna ad essere superiore a quella fissata per l’impiego agevolato di che trattasi (euro 403,22 per mille litri).

Pertanto, si potrà chiedere il rimborso del quarto trimestre 2022 limitatamente ai consumi al periodo 1° dicembre-31 dicembre 2022 soltanto sulla base di:

- della descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;

- delle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati nella fattura riportate ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;

- nel caso di fornitura ad apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato, della consegna del gasolio comprovabile dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dal titolare del deposito speditore; ciò ancorché il prodotto così scortato venga ripartito, dall’esercente attività di trasporto, tra i mezzi ammessi al beneficio di cui ha la disponibilità nei giorni successivi al 31 dicembre 2022.

Restano esclusi dall’agevolazione e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso i litri di gasolio consumati imputabili a prelievi da distributore stradale od a partite del carburante consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.

Le istanze possono essere presentate, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023.

È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-c2-b0-trimestre-2022), riservata al solo mese di dicembre.

Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

  1. l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  2. l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
  3. l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Con riferimento al trasporto merci, si ricorda che possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Riguardo ai termini di utilizzo dei crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.

La circolare riporta anche delle precisazioni relative alle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B, ovvero per beneficiare dell'agevolazione è necessario precisare quanto segue:

·         Quadro A1:

- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e DATA FINE POSSESSO” si devono inserire le date “1° dicembre” e 31 dicembre” dell’anno 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo precedente (1° ottobre – 30 novembre 2022) del quarto trimestre solare;

- nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 o comunque imputabili a tale mese di consumo sulla base dei criteri individuati in premessa;

- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.

·         Quadro B:

- nella colonna denominata “TOTALE LITRI FATTURATI” l’esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all’apparecchio di distribuzione di carburanti per uso privato nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022;

- nella colonna “NUMERO FATTURE”, stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l’esercente conteggia il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022.

Circolare Agenzia Dogane 22.12.2022 - rimborso benefici gasolio dicembre 2022.pdf

09 gennaio 2023

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